| (Norme finali).
1. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
emanato in conformità ai rispettivi regolamenti, alla
riconsiderazione dei compiti e delle attribuzioni degli organi
collegiali e d'istituto, ivi compresi quelli del preside, in
coerenza con l'ampliamento dell'autonomia e delle
responsabilità collegiali e individuali.
2. Fino all'emanazione del decreto del Ministro della
pubblica istruzione di cui al comma 1, restano ferme le
disposizioni relative al consiglio di istituto, al collegio
dei docenti e ai presidi non modificate dalla presente
legge.
3. I diplomi rilasciati dalla scuola magistrale,
dall'istituto magistrale e dal liceo artistico in base alla
normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge conservano la loro validità.
4. All'adozione di disposizioni regolamentari necessarie
per l'attuazione e l'esesecuzione
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della presente legge si provvede, ove non
diversamente disposto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n.400.
5. Il Governo è autorizzato ad aggiornare, per esigenze di
coordinamento, per un periodo di tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle
leggi concernenti l'istruzione adottato ai sensi della legge
10 aprile 1991, n.121, e della legge 26 aprile 1993, n.126.
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