| (Norme finanziarie).
1. Per l'attuazione degli accordi di programma di cui
all'articolo 2 è autorizzata la spesa a carico dello Stato di
lire 33 miliardi per il 1995 e di lire 100 miliardi a
regime.
2. Le minori entrate derivanti dall'applicazione
dell'articolo 3, comma 12, lettera b), sono valutate in
lire 73,5 miliardi per il 1995, lire 65 miliardi per il 1996 e
lire 58,5 miliardi a regime. Le minori entrate derivanti
dall'applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3 sono
valutate in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1996.
3. Per l'attuazione del servizio per la realizzazione del
sistema nazionale di verifica e valutazione di cui
all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi
annue a decorrere dal 1994.
4. Per l'attuazione del piano straordinario di
aggiornamento di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di
lire 100 miliardi per il 1995 e di lire 144 miliardi per il
1996.
5. Per l'attuazione dell'articolo 7 è autorizzata una
maggiore spesa di lire 16 miliardi nel 1995, lire 60 miliardi
nel 1996 e lire 84 miliardi annue a decorrere dal 1997.
6. Per l'attuazione dell'articolo 8 è autorizzata la spesa
aggiuntiva di lire 26,5 miliardi per il 1995, lire 125
miliardi per il 1996 e lire 278 miliardi annue a decorrere dal
1997.
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7. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge, valutati complessivamente in lire 12 miliardi per il
1994, lire 262 miliardi per il 1995, lire 516 miliardi per il
1996 e lire 543,5 miliardi a regime, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 19941996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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