| 1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi
dell'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n.75, non decisi per mancata costituzione delle
commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in
vigore del presente decreto si intendono accolti. Nel termine
di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, è ammessa,
da parte del dipartimento del territorio del Ministero delle
finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione
censuaria centrale la quale decide con le modalità di cui al
comma 1- ter del suindicato articolo 2.
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