| 1. Il venditore deve fornire all'acquirente, all'atto della
vendita, l'originale del certificato di cui agli articoli 1,
comma 2, e 2, comma 2.
2. Fino all'atto della cessione, il certificato di cui agli
agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, deve essere depositato
presso il luogo di vendita o di esposizione in cui si trova
l'animale.
| |