| 1. Agli animali esposti o detenuti per la vendita deve
essere garantita la continua disponibilità di acqua ed una
adeguata alimentazione. Ogni animale deve disporre di un
proprio riparo che protegga dalla luce, dal sole e dalla
vista. Gli animali esposti o detenuti per la vendita devono
disporre di una cuccia o lettiera sostituibile e lavabile.
L'igiene ed il cambio della lettiera devono essere garantiti
quotidianamente.
2. Ogni cane ed ogni gatto deve usufruire di uno spazio di
almeno tre metri quadrati e in tale spazio possono essere
stabulati non più di due cuccioli. Negli esercizi commerciali
è vietato detenere, anche solo temporaneamente, cani o gatti
in gabbie e trasportini che non abbiano le caratteristiche di
cui al presente comma.
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