| 1. I cani e i gatti che entrano per la prima volta in
Italia devono essere sottoposti a controllo fisico da parte
del veterinario del posto di ispezione frontaliero; detto
controllo, in particolare, deve comprendere:
a) un esame clinico per accertare che gli animali
siano conformi ai requisiti indicati nel certificato o nei
documenti di accompagnamento e che siano clinicamente sani;
b) eventuali esami di laboratorio, ritenuti
necessari dal veterinario del posto di ispezione frontaliero o
disposti dal Ministero della sanità o previsti dalla normativa
comunitaria;
c) eventuali prelievi di campioni ufficiali da far
analizzare al più presto per la ricerca dei residui;
d) l'osservanza dei requisiti minimi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624,
concernente la protezione degli animali nei trasporti
internazionali.
2. Il servizio di ispezione frontaliero sarà dotato del
materiale idoneo per la marcatura sillabo-numerico-progressiva
temporanea dei cani e dei gatti non identificabili con analogo
procedimento. Tale marcatura sarà riportata sulla
certificazione al seguito.
3. Il veterinario del posto di ispezione frontaliero, in
attesa che venga attuato dalla Comunità europea il sistema
informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie,
informa tempestivamente, con qualsiasi mezzo, il servizio
veterinario dell'unita
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sanitaria locale di destinazione e, nel caso che gli
animali siano destinati ad altro Stato membro, l'autorità
competente designata dallo stesso.
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