| 1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui alla
presente legge è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con l'ammenda da lire venti milioni a lire cento
milioni e con la sospensione della licenza da sei mesi ad un
anno.
2. In caso di recidiva, l'ammenda è raddoppiata e la
licenza è ritirata definitivamente.
3. In caso di riconosciuta violazione della legge, gli
animali sono sequestrati ed affidati alle associazioni per la
protezione degli animali che dimostrino di essere in grado di
assicurare adeguate cure per il loro mantenimento.
4. In caso di decesso o di maltrattamento degli animali
trasportati, si applica l'articolo 727 del codice penale.
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