| Onorevoli Deputati! -- Il reiterando decreto-legge n.
252 del 1993 era diretto, attraverso talune modifiche agli
articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
75, ad estendere l'utilizzo delle emissioni di titoli pubblici
destinate per legge al rimborso dei crediti d'imposta.
Con l'articolo 1 del presente decreto si dispone la
modifica dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 16 del
1993. Tale modifica consente di destinare la quota dei 4.500
miliardi di lire - non utilizzata per i rimborsi ai fini delle
imposte dirette e dell'IVA risultanti dalle dichiarazioni
relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre
1985, - a beneficio dei soggetti
Pag. 2
che effettuano domande di rimborso di crediti d'imposta
non inferiori, al netto degli interessi, ai 100 milioni di
lire, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al
periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987.
L'articolo 1 prevede altresì che gli importi da
corrispondere in relazione a ciascun credito comprendono gli
interessi maturati fino al 31 dicembre 1993, calcolando nella
misura del 3,5 per cento quelli relativi al secondo
semestre.
Sulla base delle istanze di rimborso - che gli interessati
devono presentare direttamente agli uffici delle imposte
dirette del proprio domicilio fiscale - l'Amministrazione
finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei
crediti indicati nella dichiarazione e dei relativi interessi;
la parte residua dei crediti verrà estinta secondo le
ordinarie procedure.
L'articolo 1 stabilisce, inoltre, che le caratteristiche
dei titoli emessi per l'estinzione dei crediti (incluso il
tasso di interesse) verranno stabilite con decreto del
Ministro del tesoro da emanarsi entro il 10 ottobre 1993.
L'articolo 2 del provvedimento in esame dispone la modifica
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993. Tale
modifica consente di utilizzare la quota di 7.500 miliardi di
lire, per la
quale non sono pervenute richieste di rimborso, per
l'estinzione dei crediti per i periodi d'imposta chiusi tra il
1^ gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1990, di ammontare non
inferiore a 50 miliardi di lire comprensivi degli interessi, a
favore dei soggetti che hanno evidenziato una perdita nel
bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991.
Lo stesso articolo prevede, altresì, che qualora
l'ammontare dei crediti di cui viene chiesta l'estinzione sia
superiore a quello disponibile per i rimborsi, l'estinzione
debba avvenire a favore dei soggetti per i quali risulta più
elevato il rapporto fra la perdita di bilancio dell'esercizio
chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti
d'imposta del periodo 1987-1990, inclusi gli interessi.
L'articolo 3 autorizza il Ministro del tesoro a stabilire
la misura del tasso di interesse da applicare nei rapporti di
credito e di debito dello Stato, tenendo conto dell'andamento
del mercato monetario e finanziario. Per i crediti e debiti in
materia di imposte viene stabilito il concerto con il Ministro
delle finanze.
Non viene predisposta la relazione tecnica atteso che dal
provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dello
Stato.
| |