| 1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2- bis. La differenza tra l'importo di 7.500
miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto
il rimborso, ai sensi dal comma 2, è destinata all'estinzione,
secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei
crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei
redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1^
gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno
evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso
nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso
comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i
menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50
miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito
devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli
relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è
fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato
decorre dal 1^ gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti
d'imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali
va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso
nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente
agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti
interessati. Sulla base delle predette richieste,
l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione
dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle
dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare
viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da
completarsi entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di
somme non spettanti si applicano la disposizioni dell'articolo
43 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono
determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la
misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei
titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene
chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile
per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da
quelli
Pag. 6
spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il
rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso
nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti d'imposta
comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo
dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta
all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al
comma 2- bis dell'articolo 10.".
| |