| Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Art. 2- bis. - 1. Il Ministro del tesoro, di
concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della
programmazione economica, provvede, entro il 1^ gennaio 1994,
con propri decreti, alla regolazione in titoli dei crediti
d'imposta, ovvero, a seguito di richiesta scritta del
contribuente da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ed in mancanza di parere negativo motivato, autorizza
la compensazione dei debiti relativi all'IVA, all'IRPEF,
all'ILOR, all'IRPEG e al contributo per il Servizio sanitario
nazionale con i crediti di imposta preesistenti. Il parere
negativo del Ministro del tesoro può anche essere motivato con
l'esaurimento della prevista copertura finanziaria.
2. L'estinzione dei crediti d'imposta, per i contribuenti
che non abbiano optato per la compensazione, ha luogo mediante
rilascio ai contribuenti di titoli di Stato, aventi valuta
gennaio 1994, e tasso d'interesse allineato a quello vigente
sul mercato alla data stessa. A tale fine, il Ministro del
tesoro è autorizzato ad emettere, entro il limite di lire
60.000 miliardi, titoli di Stato, con le seguenti
caratteristiche:
a) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato,
negoziabili, di durata non superiore ad anni due;
b) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
negoziabili entro il 1994, di durata non superiore ad anni
due;
c) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
negoziabili entro il 1995, di durata non superiore ad anni
tre;
d) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
negoziabili entro il 1996, di durata non superiore ad anni
quattro;
e) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
negoziabili entro il 1997, di durata non superiore ad anni
cinque;
f) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
negoziabili entro il 1998, di durata non superiore ad anni
sei.
3. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti,
le caratteristiche dei titoli di cui al comma 2, provvedendo a
che l'onere per il rimborso del capitale ed il pagamento degli
interessi non sia superiore a lire 10.000 miliardi per
ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e successivi, e versa
all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei
titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad
apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994 e in corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
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4. I titoli di cui al comma 2, lettere b), c), d), e)
ed f), possono essere costituiti in pegno a norma
degli articoli da 2784 a 2807 del codice civile.
5. I contribuenti che vantano crediti d'imposta sono
rimborsati con assegnazione dei titoli di cui al comma 2 nei
limiti dell'importo del credito, comprensivo degli interessi
di mora, con i seguenti criteri:
a) per i crediti relativi agli anni di imposta
anteriori al 1987, con assegnazione dei titoli di cui al comma
2, lettera a), con priorità, per il 1994, dei crediti di
imposta inferiori a 20 milioni, per il 50 per cento
dell'ammontare del rimborso;
b) per i crediti relativi ad anni di imposta
successivi al 1987, con assegnazione dei titoli di cui al
comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), nell'ordine
temporale della formazione dei crediti.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire
10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti previsti da
eventuali fondi negativi appostati nel fondo speciale di parte
corrente della legge finanziaria per il 1994, e comunque non
prima del 1^ gennaio 1994".
L'articolo 3 è soppresso.
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