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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15341
DDL3161-0003
Relazione Camera n. 3161-A (DDL11-3161-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3161A. TESTIPDL
...C3161A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC3161A ZZ11 ZZDC ZZRM
      Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
      "Art. 2- bis.  - 1.  Il Ministro del tesoro, di
  concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della
  programmazione economica, provvede, entro il 1^ gennaio 1994,
  con propri decreti, alla regolazione in titoli dei crediti
  d'imposta, ovvero, a seguito di richiesta scritta del
  contribuente da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data
  di entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto, ed in mancanza di parere negativo motivato, autorizza
  la compensazione dei debiti relativi all'IVA, all'IRPEF,
  all'ILOR, all'IRPEG e al contributo per il Servizio sanitario
  nazionale con i crediti di imposta preesistenti.  Il parere
  negativo del Ministro del tesoro può anche essere motivato con
  l'esaurimento della prevista copertura finanziaria.
      2.  L'estinzione dei crediti d'imposta, per i contribuenti
  che non abbiano optato per la compensazione, ha luogo mediante
  rilascio ai contribuenti di titoli di Stato, aventi valuta
  gennaio 1994, e tasso d'interesse allineato a quello vigente
  sul mercato alla data stessa.  A tale fine, il Ministro del
  tesoro è autorizzato ad emettere, entro il limite di lire
  60.000 miliardi, titoli di Stato, con le seguenti
  caratteristiche:
        a)  lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato,
  negoziabili, di durata non superiore ad anni due;
        b)  lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
  negoziabili entro il 1994, di durata non superiore ad anni
  due;
        c)  lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
  negoziabili entro il 1995, di durata non superiore ad anni
  tre;
        d)  lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
  negoziabili entro il 1996, di durata non superiore ad anni
  quattro;
        e)  lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
  negoziabili entro il 1997, di durata non superiore ad anni
  cinque;
        f)  lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
  negoziabili entro il 1998, di durata non superiore ad anni
  sei.
      3.  Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti,
  le caratteristiche dei titoli di cui al comma 2, provvedendo a
  che l'onere per il rimborso del capitale ed il pagamento degli
  interessi non sia superiore a lire 10.000 miliardi per
  ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e successivi, e versa
  all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei
  titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad
  apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1994 e in corrispondenti
  capitoli per gli anni successivi.
 
                               Pag. 4
 
      4.  I titoli di cui al comma 2, lettere  b), c), d), e)
  ed  f),  possono essere costituiti in pegno a norma
  degli articoli da 2784 a 2807 del codice civile.
      5.  I contribuenti che vantano crediti d'imposta sono
  rimborsati con assegnazione dei titoli di cui al comma 2 nei
  limiti dell'importo del credito, comprensivo degli interessi
  di mora, con i seguenti criteri:
        a)  per i crediti relativi agli anni di imposta
  anteriori al 1987, con assegnazione dei titoli di cui al comma
  2, lettera  a),  con priorità, per il 1994, dei crediti di
  imposta inferiori a 20 milioni, per il 50 per cento
  dell'ammontare del rimborso;
        b)  per i crediti relativi ad anni di imposta
  successivi al 1987, con assegnazione dei titoli di cui al
  comma 2, lettere  b), c), d), e)  ed  f),  nell'ordine
  temporale della formazione dei crediti.
      6.  Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire
  10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si
  provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
  per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
  bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero del tesoro.
      7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
  dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti previsti da
  eventuali fondi negativi appostati nel fondo speciale di parte
  corrente della legge finanziaria per il 1994, e comunque non
  prima del 1^ gennaio 1994".
        L'articolo 3 è soppresso.
 
DATA=930925 FASCID=DDL11-3161-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3161 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=316100A00 FASCIDC=11DDL3161 A SORTNAV=0316100A000 00000 ZZDDLC3161A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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