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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15344
DDL3161-0006
Relazione Camera n. 3161-A (DDL11-3161-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C3161A. TESTIPDL
...C3161A.
...Decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993. Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3161A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
  n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      "2- bis.  La differenza tra l'importo di 7.500
  miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto
  il rimborso, ai sensi dal comma 2, è destinata all'estinzione,
  secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei
  crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei
  redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1^
  gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno
  evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso
  nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso
  comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i
  menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50
  miliardi di lire.  Gli interessi relativi a ciascun credito
  devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli
  relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è
  fissata nel 3,5 per cento.  Il godimento dei titoli di Stato
  decorre dal 1^ gennaio 1994.  L'estinzione di tali crediti
  d'imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali
  va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso
  nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente
  agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
  competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti
  interessati.  Sulla base delle predette richieste,
  l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione
  dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle
  dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare
  viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da
  completarsi entro il 30 novembre 1993.  Ai fini del recupero di
  somme non spettanti si applicano la disposizioni dell'articolo
  43 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre
  1973, n. 602.  Con decreti del Ministro del tesoro sono
  determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la
  misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei
  titoli.  Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene
  chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile
  per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da
  quelli
 
                               Pag. 7
 
  spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il
  rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso
  nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti d'imposta
  comprensivo degli interessi.  In caso di non integrale utilizzo
  dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta
  all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al
  comma 2- bis  dell'articolo 10.".
 
DATA=930925 FASCID=DDL11-3161-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3161 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=017 PAGFIN=0007 RIGFIN=008 UPAG=SI PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=316100A00 FASCIDC=11DDL3161 A SORTNAV=0316100A000 00000 ZZDDLC3161A NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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