Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15348
DDL3162-0002
Progetto di legge Camera n. 3162 - testo presentato - (DDL11-3162)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3162. TESTIPDL
...C3162.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3162 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- A seguito dell'introduzione
  della ritenuta alla fonte sui titoli pubblici,
  l'Amministrazione finanziaria opera direttamente il
  riversamento della ritenuta del 12,50 per cento operata sugli
  interessi e proventi relativi ai predetti titoli, su apposito
  capitolo di entrata.
    Tale sistema di ritenuta non tiene conto delle posizioni
  dei soggetti residenti in Paesi esteri legati all'Italia da
  apposite convenzioni contro le doppie imposizioni e fruenti di
  esenzione totale o parziale,
  ovvero degli enti sovranazionali non soggetti alle imposte sul
  reddito in base a specifici accordi internazionali resi
  esecutivi in Italia.
    Per riconoscere ai soggetti non residenti l'esonero totale
  o parziale dalla tassazione in applicazione delle norme
  convenzionali, è stata attivata, sulla base di istruzioni e
  circolari ministeriali, una procedura di rimborso manuale su
  istanza dei soggetti non residenti diretta all'Intendenza di
  finanza di Roma.
 
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    Numerosi problemi dovuti a complicazioni e incertezze hanno
  determinato gravi ritardi nella esecuzione dei predetti
  rimborsi (spesso oltre dieci mesi dal momento della richiesta)
  dovuti essenzialmente:
      alla difficoltà di organizzare controlli sulla
  documentazione cartolare sia per carenza di risorse umane e
  tecnologiche, sia per problemi di lingua e di rapporti con
  residenti all'estero;
      alla insufficiente disponibilità dei fondi per effetto
  dell'indifferenziato stanziamento al capitolo di spesa dello
  stato di previsione del Ministero delle finanze destinato ai
  crediti d'imposta di tutti i tributi (per IVA, IRPEF, IRPEG,
  eccetera).
    I ritardi sono anche causa di maggiori oneri per lo Stato,
  per effetto sia dell'accumulo degli interessi per ritardato
  pagamento (pari al 9 per cento annuo) sia dei costi
  amministrativi della gestione dei controlli, e non consentono
  di sfruttare appieno, sui mercati internazionali, la
  potenziale attrattiva di alti tassi di rendimento ovvero di
  procedere ad una riduzione dei tassi senza pregiudicare la
  raccolta all'estero.
    E' da evidenziare che ogni proposta di soluzione dei
  problemi sopra descritti deve tenere presenti i seguenti
  vincoli:
      rispetto delle condizioni soggettive (residenza nel Paese
  estero ai sensi della convenzione) e di quelle oggettive
  (possesso del titolo per il periodo per il quale si chiede
  l'applicazione della convenzione);
      impossibilità per il Ministero del tesoro e per la Banca
  d'Italia di conoscere, per periodi, gli effettivi beneficiari
  degli interessi e dei proventi;
      impossibilità di demandare l'obbligo della ritenuta
  all'incaricato del pagamento (in base alla vigente normativa
  la ritenuta non può che essere operata dall'Amministrazione
  dello Stato che emette i titoli).
    Si deve sottolineare che le convenzioni internazionali
  prevedono l'applicazione di una ritenuta inferiore a quella
  prevista dallo Stato italiano ovvero la totale esenzione e
  demandano a successivi accordi le concrete modalità di
  applicazione.  Talvolta gli accordi bilaterali definiscono
  l'applicazione del trattamento convenzionale già in sede di
  ritenuta alla fonte.
    Gli obiettivi della nuova normativa possono essere così
  articolati:
      1) accelerare i tempi per l'applicazione delle ritenute
  nella minor misura prevista dalle convenzioni tra Italia e
  Paesi esteri, ovvero da altri accordi internazionali;
      2) ridurre le attività manuali e i controlli formali a
  carico dell'Amministrazione finanziaria;
      3) controllare l'attività degli investimenti e
  l'esistenza delle condizioni soggettive e oggettive
  predette;
      4) attivare, nell'ottica della reciprocità, lo scambio di
  informazioni con le autorità fiscali estere, effettuando le
  comunicazioni in forma automatica (mediante supporto magnetico
  e, in futuro, mediante via telematica).
    Obiettivo primario, quindi, è quello di operare, nel più
  breve tempo possibile, la ritenuta nella misura effettivamente
  dovuta in relazione agli obblighi convenzionali, sempre nel
  rispetto dei vincoli sopra esposti.
    A tal fine è stata elaborata una procedura basata sul
  presupposto che titoli di Stato di pertinenza dei non
  residenti sono assistiti da un sistema di pagamento che vede
  interessate, nei confronti della Banca d'Italia che effettua
  il servizio di cassa per il Ministero del tesoro, quasi
  esclusivamente banche italiane ovvero filiali italiane di
  banche estere, alle quali demandare il controllo preventivo
  della documentazione occorrente per il riconoscimento del
  diritto al trattamento convenzionale.
    Sono assimilati alle banche italiane gli enti
  internazionali di compensazione e di deposito titoli
  (Euroclear e Cedel), i quali aderiscono al sistema dei conti
  accentrati titoli della Banca d'Italia.
 
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    Le banche e i predetti organismi assimilati dovranno,
  quindi, comunicare all'Amministrazione finanziaria le
  richieste di applicazione della ritenuta convenzionale,
  utilizzando anche sistemi telematici, e mettere a disposizione
  dell'Amministrazione stessa la documentazione relativa ai
  soggetti beneficiari, compresa la certificazione dell'autorità
  fiscale estera.
    Il Ministero delle finanze, effettuati i riscontri sui
  titoli, darà comunicazione dell'ammontare dei maggiori
  interessi e proventi spettanti ai non residenti al Ministero
  del tesoro che provvederà all'emissione dei mandati di
  pagamento a favore delle banche stesse.
    Si precisa, poi, che sui mercati finanziari nazionali e
  internazionali le scelte di investimento vengono operate
  tenuto conto del rendimento effettivo del titolo, comprensivo
  sia dell'interesse sia dello "scarto di emissione".  In effetti
  lo scarto matura giorno per giorno al pari degli interessi,
  sicché allo stesso può estendersi la procedura predetta, in
  analogia ai criteri utilizzati per il recupero delle ritenute
  da parte dei soggetti residenti per i quali il prelievo alla
  fonte non è operato a titolo definitivo.
    Dalla procedura restano esclusi i BOT in quanto per tali
  titoli gli interessi sono riconosciuti anticipatamente
  all'atto della sottoscrizione, mentre per gli altri titoli il
  pagamento dei maggiori interessi matura all'atto della
  scadenza del titolo.
    I CTS sono esclusi solo dal calcolo dei maggiori proventi
  (scarto di emissione) per la complessità delle operazioni che
  dovrebbero essere effettuate dagli operatori.
    E' evidente che la procedura non prevede operazioni di
  rimborso, ma un pagamento dei maggiori interessi e proventi
  dovuti alla determinazione della ritenuta convezionale,
  posticipato, solo per un breve periodo, rispetto al pagamento
  dell'interesse netto.
    Si viene, di fatto, a realizzare l'obiettivo della
  effettuazione della ritenuta per i non residenti nella misura
  effettivamente dovuta.
    Per quanto riguarda la documentazione necessaria per
  dimostrare il diritto all'esenzione si conferma che le banche
  italiane sono tenute ad effettuare un controllo preventivo di
  completezza e regolarità.  Spetterà, invece,
  all'Amministrazione finanziaria l'effettuazione dei controlli
  successivi, anche a campione, sulla base di criteri selettivi
  stabiliti nell'ambito della programmazione annuale
  dell'attività di accertamento.
    Per i controlli saranno realizzate procedure di tipo
  automatico al fine di accelerare le fasi di lavorazione e di
  consentire l'immediato recupero di eventuali somme che
  risultassero indebitamente corrisposte.
    Le banche sub-depositarie garantiscono allo Stato un facile
  e immediato recupero delle suddette somme mediante
  compensazione sui successivi versamenti se il tempo che
  intercorre fra l'avvenuta restituzione dei maggiori interessi
  e proventi e la rilevazione della irregolarità è non superiore
  a tre mesi.
    In questo periodo di tempo, infatti, qualunque irregolarità
  che in fase di controllo successivo da parte
  dell'Amministrazione finanziaria dovesse emergere, verrebbe
  immediatamente resa nota al Tesoro e, per conoscenza,
  all'intermediario interessato (banca italiana, Euroclear e
  Cedel).  Tale segnalazione dovrà comprendere l'indicazione
  delle somme da recuperare e dei nominativi interessati
  (investitore estero, intermediario estero, sub-depositario
  estero o italiano).
    Sulla base della comunicazione predetta il Tesoro
  provvederà a recuperare le somme attraverso una
  "compensazione" con gli ulteriori importi da riconoscere alla
  banca italiana, ovvero ad Euroclear o a Cedel, dandone
  immediata comunicazione ai citati intermediari.
    E' stata, comunque, prevista una sanzione amministrativa
  determinata in misura percentuale rispetto alla somma da
  recuperare, che graverà le banche subdepositarie le quali,
  ovviamente, potranno rivalersi sui precedenti operatori
  nell'ambito del rapporto privatistico che si instaura fra le
  parti interessate.
 
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    E' da tenere presente, infine, che il rapporto fra
  l'Amministrazione finanziaria e le banche sub-despositarie è
  di tipo fiduciario e le irregolarità loro imputabili ne
  possono determinare la esclusione dalla procedura.
    Come sopra accennato, uno degli elementi essenziali per il
  riconoscimento del diritto all'applicazione delle ritenute
  convenzionali è costituito dalla certificazione dell'ufficio
  fiscale estero, che garantisce la posizione fiscale del
  soggetto.
    Allo scopo di fornire gli elementi di riscontro agli uffici
  fiscali competenti, l'Amministrazione finanziaria italiana
  dovrà trasmettere periodicamente e con tempestività, mediante
  supporto magnetico, gli elenchi dei beneficiari con i dati
  relativi agli investimenti sui titoli di Stato italiani.
    Per contro l'autorità estera potrà comunicare al fisco
  italiano gli esiti negativi dei controlli effettuati.
    Le caratteristiche tecniche dei dati saranno predisposte
  dall'Amministrazione finanziaria italiana sulla base degli
  accordi internazionali già esistenti, realizzando per la prima
  volta una operazione di interscambio particolarmente
  significativa e rilevante per la individuazione di situazioni
  di frode e di evasione fiscale.
    Con apposito decreto interministeriale saranno stabiliti i
  termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni
  generali contenute nel provvedimento in esame.
    L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione
  tecnica, prevista dall'articolo 11- ter,  comma 2, della
  legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della
  legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o
  maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio
  dello Stato.
 
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