| Onorevoli Deputati! -- A seguito dell'introduzione
della ritenuta alla fonte sui titoli pubblici,
l'Amministrazione finanziaria opera direttamente il
riversamento della ritenuta del 12,50 per cento operata sugli
interessi e proventi relativi ai predetti titoli, su apposito
capitolo di entrata.
Tale sistema di ritenuta non tiene conto delle posizioni
dei soggetti residenti in Paesi esteri legati all'Italia da
apposite convenzioni contro le doppie imposizioni e fruenti di
esenzione totale o parziale,
ovvero degli enti sovranazionali non soggetti alle imposte sul
reddito in base a specifici accordi internazionali resi
esecutivi in Italia.
Per riconoscere ai soggetti non residenti l'esonero totale
o parziale dalla tassazione in applicazione delle norme
convenzionali, è stata attivata, sulla base di istruzioni e
circolari ministeriali, una procedura di rimborso manuale su
istanza dei soggetti non residenti diretta all'Intendenza di
finanza di Roma.
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Numerosi problemi dovuti a complicazioni e incertezze hanno
determinato gravi ritardi nella esecuzione dei predetti
rimborsi (spesso oltre dieci mesi dal momento della richiesta)
dovuti essenzialmente:
alla difficoltà di organizzare controlli sulla
documentazione cartolare sia per carenza di risorse umane e
tecnologiche, sia per problemi di lingua e di rapporti con
residenti all'estero;
alla insufficiente disponibilità dei fondi per effetto
dell'indifferenziato stanziamento al capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero delle finanze destinato ai
crediti d'imposta di tutti i tributi (per IVA, IRPEF, IRPEG,
eccetera).
I ritardi sono anche causa di maggiori oneri per lo Stato,
per effetto sia dell'accumulo degli interessi per ritardato
pagamento (pari al 9 per cento annuo) sia dei costi
amministrativi della gestione dei controlli, e non consentono
di sfruttare appieno, sui mercati internazionali, la
potenziale attrattiva di alti tassi di rendimento ovvero di
procedere ad una riduzione dei tassi senza pregiudicare la
raccolta all'estero.
E' da evidenziare che ogni proposta di soluzione dei
problemi sopra descritti deve tenere presenti i seguenti
vincoli:
rispetto delle condizioni soggettive (residenza nel Paese
estero ai sensi della convenzione) e di quelle oggettive
(possesso del titolo per il periodo per il quale si chiede
l'applicazione della convenzione);
impossibilità per il Ministero del tesoro e per la Banca
d'Italia di conoscere, per periodi, gli effettivi beneficiari
degli interessi e dei proventi;
impossibilità di demandare l'obbligo della ritenuta
all'incaricato del pagamento (in base alla vigente normativa
la ritenuta non può che essere operata dall'Amministrazione
dello Stato che emette i titoli).
Si deve sottolineare che le convenzioni internazionali
prevedono l'applicazione di una ritenuta inferiore a quella
prevista dallo Stato italiano ovvero la totale esenzione e
demandano a successivi accordi le concrete modalità di
applicazione. Talvolta gli accordi bilaterali definiscono
l'applicazione del trattamento convenzionale già in sede di
ritenuta alla fonte.
Gli obiettivi della nuova normativa possono essere così
articolati:
1) accelerare i tempi per l'applicazione delle ritenute
nella minor misura prevista dalle convenzioni tra Italia e
Paesi esteri, ovvero da altri accordi internazionali;
2) ridurre le attività manuali e i controlli formali a
carico dell'Amministrazione finanziaria;
3) controllare l'attività degli investimenti e
l'esistenza delle condizioni soggettive e oggettive
predette;
4) attivare, nell'ottica della reciprocità, lo scambio di
informazioni con le autorità fiscali estere, effettuando le
comunicazioni in forma automatica (mediante supporto magnetico
e, in futuro, mediante via telematica).
Obiettivo primario, quindi, è quello di operare, nel più
breve tempo possibile, la ritenuta nella misura effettivamente
dovuta in relazione agli obblighi convenzionali, sempre nel
rispetto dei vincoli sopra esposti.
A tal fine è stata elaborata una procedura basata sul
presupposto che titoli di Stato di pertinenza dei non
residenti sono assistiti da un sistema di pagamento che vede
interessate, nei confronti della Banca d'Italia che effettua
il servizio di cassa per il Ministero del tesoro, quasi
esclusivamente banche italiane ovvero filiali italiane di
banche estere, alle quali demandare il controllo preventivo
della documentazione occorrente per il riconoscimento del
diritto al trattamento convenzionale.
Sono assimilati alle banche italiane gli enti
internazionali di compensazione e di deposito titoli
(Euroclear e Cedel), i quali aderiscono al sistema dei conti
accentrati titoli della Banca d'Italia.
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Le banche e i predetti organismi assimilati dovranno,
quindi, comunicare all'Amministrazione finanziaria le
richieste di applicazione della ritenuta convenzionale,
utilizzando anche sistemi telematici, e mettere a disposizione
dell'Amministrazione stessa la documentazione relativa ai
soggetti beneficiari, compresa la certificazione dell'autorità
fiscale estera.
Il Ministero delle finanze, effettuati i riscontri sui
titoli, darà comunicazione dell'ammontare dei maggiori
interessi e proventi spettanti ai non residenti al Ministero
del tesoro che provvederà all'emissione dei mandati di
pagamento a favore delle banche stesse.
Si precisa, poi, che sui mercati finanziari nazionali e
internazionali le scelte di investimento vengono operate
tenuto conto del rendimento effettivo del titolo, comprensivo
sia dell'interesse sia dello "scarto di emissione". In effetti
lo scarto matura giorno per giorno al pari degli interessi,
sicché allo stesso può estendersi la procedura predetta, in
analogia ai criteri utilizzati per il recupero delle ritenute
da parte dei soggetti residenti per i quali il prelievo alla
fonte non è operato a titolo definitivo.
Dalla procedura restano esclusi i BOT in quanto per tali
titoli gli interessi sono riconosciuti anticipatamente
all'atto della sottoscrizione, mentre per gli altri titoli il
pagamento dei maggiori interessi matura all'atto della
scadenza del titolo.
I CTS sono esclusi solo dal calcolo dei maggiori proventi
(scarto di emissione) per la complessità delle operazioni che
dovrebbero essere effettuate dagli operatori.
E' evidente che la procedura non prevede operazioni di
rimborso, ma un pagamento dei maggiori interessi e proventi
dovuti alla determinazione della ritenuta convezionale,
posticipato, solo per un breve periodo, rispetto al pagamento
dell'interesse netto.
Si viene, di fatto, a realizzare l'obiettivo della
effettuazione della ritenuta per i non residenti nella misura
effettivamente dovuta.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria per
dimostrare il diritto all'esenzione si conferma che le banche
italiane sono tenute ad effettuare un controllo preventivo di
completezza e regolarità. Spetterà, invece,
all'Amministrazione finanziaria l'effettuazione dei controlli
successivi, anche a campione, sulla base di criteri selettivi
stabiliti nell'ambito della programmazione annuale
dell'attività di accertamento.
Per i controlli saranno realizzate procedure di tipo
automatico al fine di accelerare le fasi di lavorazione e di
consentire l'immediato recupero di eventuali somme che
risultassero indebitamente corrisposte.
Le banche sub-depositarie garantiscono allo Stato un facile
e immediato recupero delle suddette somme mediante
compensazione sui successivi versamenti se il tempo che
intercorre fra l'avvenuta restituzione dei maggiori interessi
e proventi e la rilevazione della irregolarità è non superiore
a tre mesi.
In questo periodo di tempo, infatti, qualunque irregolarità
che in fase di controllo successivo da parte
dell'Amministrazione finanziaria dovesse emergere, verrebbe
immediatamente resa nota al Tesoro e, per conoscenza,
all'intermediario interessato (banca italiana, Euroclear e
Cedel). Tale segnalazione dovrà comprendere l'indicazione
delle somme da recuperare e dei nominativi interessati
(investitore estero, intermediario estero, sub-depositario
estero o italiano).
Sulla base della comunicazione predetta il Tesoro
provvederà a recuperare le somme attraverso una
"compensazione" con gli ulteriori importi da riconoscere alla
banca italiana, ovvero ad Euroclear o a Cedel, dandone
immediata comunicazione ai citati intermediari.
E' stata, comunque, prevista una sanzione amministrativa
determinata in misura percentuale rispetto alla somma da
recuperare, che graverà le banche subdepositarie le quali,
ovviamente, potranno rivalersi sui precedenti operatori
nell'ambito del rapporto privatistico che si instaura fra le
parti interessate.
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E' da tenere presente, infine, che il rapporto fra
l'Amministrazione finanziaria e le banche sub-despositarie è
di tipo fiduciario e le irregolarità loro imputabili ne
possono determinare la esclusione dalla procedura.
Come sopra accennato, uno degli elementi essenziali per il
riconoscimento del diritto all'applicazione delle ritenute
convenzionali è costituito dalla certificazione dell'ufficio
fiscale estero, che garantisce la posizione fiscale del
soggetto.
Allo scopo di fornire gli elementi di riscontro agli uffici
fiscali competenti, l'Amministrazione finanziaria italiana
dovrà trasmettere periodicamente e con tempestività, mediante
supporto magnetico, gli elenchi dei beneficiari con i dati
relativi agli investimenti sui titoli di Stato italiani.
Per contro l'autorità estera potrà comunicare al fisco
italiano gli esiti negativi dei controlli effettuati.
Le caratteristiche tecniche dei dati saranno predisposte
dall'Amministrazione finanziaria italiana sulla base degli
accordi internazionali già esistenti, realizzando per la prima
volta una operazione di interscambio particolarmente
significativa e rilevante per la individuazione di situazioni
di frode e di evasione fiscale.
Con apposito decreto interministeriale saranno stabiliti i
termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni
generali contenute nel provvedimento in esame.
L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione
tecnica, prevista dall'articolo 11- ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o
maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio
dello Stato.
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