| 1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"E' indetto referendum popolare per deliberare
l'approvazione di un progetto di legge, oppure l'abrogazione
totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
consigli regionali".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione
sono inseriti i seguenti:
"Il referendum propositivo è ammesso limitatamente
alle materie relative all'elezione del Presidente della
Repubblica, dei presidenti delle regioni e delle province e
dei sindaci, nonché a quelle indicate dalla legge.
I progetti approvati diventano legge dello Stato e sono
promulgati entro quindici giorni dall'approvazione".
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