| 1. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle
disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in
altri accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, sul
trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei
titoli di debito pubblico, il Ministero delle finanze comunica
periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle
ritenute non applicabili ai predetti redditi in forza delle
disposizioni medesime. Il Ministero delle finanze effettua
tale comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita
dagli effettivi beneficiari degli interessi e degli altri
proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorità
fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti
in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato
convenzioni o altri accordi internazionali contro le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito, presso i quali
gli effettivi beneficiari tengono in deposito, direttamente o
indirettamente, i titoli del debito pubblico.
2. Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle
somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella misura
prevista dalle convenzioni o altri accordi internazionali alle
aziende di credito
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italiane sub-depositarie dei titoli, affinché esse
provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al
pagamento in favore degli effettivi beneficiari non residenti
e versa all'erario le ritenute effettivamente operate sugli
interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito
pubblico.
3. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto
della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura
ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene in
occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente alla
quota maturata nel periodo di godimento della cedola stessa;
l'importo dei predetti maggiori proventi viene determinato
attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla scadenza del
titolo, ad un tasso pari al rendimento effettivo del titolo
medesimo all'emissione.
4. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito
italiane sub-depositarie gli enti internazionali di
compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei
conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono
nominare un rappresentante in Italia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte
derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in
circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni
ordinari del tesoro e degli scarti di emissione dei
certificati di credito del tesoro a sconto. Le predette
disposizioni si applicano alle nuove tipologie dei titoli del
debito pubblico sulla base di appositi decreti del Ministro
del tesoro, emanati di concerto con il Ministro delle
finanze.
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