Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15351
DDL3162-0005
Progetto di legge Camera n. 3162 - testo presentato - (DDL11-3162)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C3162. TESTIPDL
...C3162.
...Decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993. Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3162 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle
  disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le
  doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in
  altri accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, sul
  trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei
  titoli di debito pubblico, il Ministero delle finanze comunica
  periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle
  ritenute non applicabili ai predetti redditi in forza delle
  disposizioni medesime.  Il Ministero delle finanze effettua
  tale comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita
  dagli effettivi beneficiari degli interessi e degli altri
  proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorità
  fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti
  in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato
  convenzioni o altri accordi internazionali contro le doppie
  imposizioni in materia di imposte sul reddito, presso i quali
  gli effettivi beneficiari tengono in deposito, direttamente o
  indirettamente, i titoli del debito pubblico.
      2.  Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle
  somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella misura
  prevista dalle convenzioni o altri accordi internazionali alle
  aziende di credito
 
                               Pag. 7
 
  italiane sub-depositarie dei titoli, affinché esse
  provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al
  pagamento in favore degli effettivi beneficiari non residenti
  e versa all'erario le ritenute effettivamente operate sugli
  interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito
  pubblico.
      3.  Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto
  della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura
  ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene in
  occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente alla
  quota maturata nel periodo di godimento della cedola stessa;
  l'importo dei predetti maggiori proventi viene determinato
  attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla scadenza del
  titolo, ad un tasso pari al rendimento effettivo del titolo
  medesimo all'emissione.
      4.  Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di
  cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito
  italiane sub-depositarie gli enti internazionali di
  compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei
  conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono
  nominare un rappresentante in Italia.
      5.  Le disposizioni di cui al presente articolo si
  applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte
  derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in
  circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni
  ordinari del tesoro e degli scarti di emissione dei
  certificati di credito del tesoro a sconto.  Le predette
  disposizioni si applicano alle nuove tipologie dei titoli del
  debito pubblico sulla base di appositi decreti del Ministro
  del tesoro, emanati di concerto con il Ministro delle
  finanze.
 
DATA=930925 FASCID=DDL11-3162 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3162 TOTPAG=0008 TOTDOC=0009 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=017 PAGFIN=0007 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=316200 00 FASCIDC=11DDL3162 SORTNAV=0316200 000 00000 ZZDDLC3162 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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