| 1. Ai fini dell'applicazione, in base all'articolo 1, del
trattamento tributario degli interessi e degli altri proventi
dei titoli del debito pubblico previsto dalle convenzioni e
accordi internazionali, le aziende di credito italiane
sub-depositarie e gli enti ad esse equiparati devono acquisire
la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera, i
dati identificativi dei soggetti non residenti, nonché, anche
in via telematica, i dati relativi alla individuazione dei
titoli e dei periodi di possesso dei medesimi. La predetta
documentazione deve essere tenuta a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore
a dieci anni.
2. La documentazione riguardante ciascun soggetto può
essere unica, anche nel caso di possesso di titoli del debito
pubblico aventi scadenze diverse, ed ha valore per l'intero
anno solare in cui è prodotta, ovvero per il minor periodo per
il quale sussistano le condizioni cui è subordinata
l'applicazione del trattamento tributario previsto dalle
convenzioni e dagli accordi internazionali di cui all'articolo
1, comma 1.
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