| 1. Qualora da riscontri dell'Amministrazione finanziaria,
effettuati anche mediante controlli a campione sulla base di
criteri selettivi
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stabiliti nell'ambito della programmazione dell'attività di
accertamento, risultino riconosciute somme non dovute, il
Ministero del tesoro procede al recupero mediante
compensazione con i successivi versamenti da effettuare alle
aziende di credito sub-depositarie. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
stabiliti i termini e le modalità per lo stesso recupero.
2. Qualora non sia possibile operare, in tutto o in
parte, la compensazione indicata nel comma 1, il Ministero del
tesoro procede nei confronti delle aziende di credito
sub-depositarie al recupero diretto delle somme indebitamente
corrisposte e non compensate.
3. Sulle somme di cui ai commi 1 e 2 è dovuto, a titolo
di sanzione amministrativa, un importo pari al 10 per cento
annuo delle somme stesse a decorrere dall'avvenuto indebito
pagamento.
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