| 1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, per le quali
potranno essere utilizzati anche sistemi telematici di
comunicazione dei dati.
2. Restano salve, nei casi in cui non vengano utilizzate
le modalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e le relative modalità di
attuazione.
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