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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15357
DDL3163-0002
Progetto di legge Camera n. 3163 - testo presentato - (DDL11-3163)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3163. TESTIPDL
...C3163.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3163 ZZ11 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli  Deputati! -- 1.  Il trattato bilaterale di
  "amicizia e collaborazione" sottoscritto a Roma, il 9 gennaio
  1992, dai Ministri degli esteri italiano e bulgaro, si
  configura come l'espressione più compiuta del netto salto di
  qualità registratosi nelle relazioni bilaterali tra i due
  Paesi, sulla scia delle profonde trasformazioni di segno
  democratico e pluralista prodottesi in Bulgaria a partire dai
  primi mesi del 1990.
    In tale contesto, attraverso la firma del trattato in esame
  si è inteso, da un lato, conferire alla citata evoluzione in
  positivo delle relazioni tra l'Italia e la Bulgaria anche una
  elevata dignità formale; dall'altro, fornire un quadro
  giuridico di riferimento entro cui le relazioni bilaterali
  italo-bulgare possano svilupparsi proficuamente in una
  pluralità di settori (da quello politico a quello della
  sicurezza, da quello economico-finanziario a quello culturale,
  da quello della formazione tecnicoprofessionale a quello della
  tutela ambientale).
    2.  Il trattato in questione è composto di 21 articoli e si
  suddivide sostanzialmente in sei parti (oltre al preambolo),
  riguardanti i seguenti settori:
        a)  la collaborazione politica bilaterale;
        b)  la sicurezza, il disarmo e la Conferenza per la
  sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE);
        c)  la cooperazione economica, industriale,
  finanziaria, tecnico-scientifica e ambientale;
        d)  le prospettive di avvicinamento della Bulgaria
  alla Comunità europea;
        e)  la cooperazione culturale, con particolare
  riguardo alla collaborazione tra scuole, istituzioni
  universitarie ed artistiche, nonché agli scambi giovanili;
       f)  la cooperazione nella lotta al traffico illecito
  di stupefacenti e alla criminalità organizzata.
    3.  Nel preambolo le Parti delineano motivazioni e obiettivo
  dell'accordo, evidenziando come esso rifletta innanzitutto la
  comune volontà italiana e bulgara di "sottolineare l'amicizia
  che unisce i due Paesi e i due popoli e di rafforzare la loro
  cooperazione nei campi politico, economico e culturale".
    Il preambolo individua quindi le finalità di ordine più
  generale alla cui realizzazione il trattato intende
  contribuire.
    Tra queste ultime degne di nota appaiono in particolare
  quelle di:
        a)  concorrere allo stabilimento di un ordine
  internazionale "basato sul diritto, sulla pace, sulla
  democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti
  umani e delle libertà fondamentali";
        b)  propiziare il definitivo superamento della
  divisione del Vecchio Continente, favorendo la convergenza dei
  Paesi europei su valori comuni di giustizia, di pluralismo
  politico e di libero mercato;
        c)  collaborare per la realizzazione di una sempre
  maggiore stabilità e sicurezza nel continente europeo, nel
  rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale,
  dalla Carta ONU nonché degli impegni contenuti nell'Atto
  finale di Helsinki, nella Carta di Parigi per una Nuova Europa
  e negli altri documenti della CSCE.
    4.  Negli articoli da 1 a 6 le Parti conferiscono sostanza e
  spessore all'intento di approfondire i loro contatti e la loro
  collaborazione nei settori politico bilaterale e della
  sicurezza e del disarmo (con particolare riguardo al ruolo
  delle Nazioni Unite e della CSCE).
 
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    Circa il primo aspetto, significativo appare soprattutto
  l'articolo 2 del trattato, relativo agli strumenti che
  dovranno presiedere all'intensificazione delle consultazioni e
  dei contatti tra i due Paesi.  In tale quadro sono in
  particolare previsti: incontri al più alto livello organizzati
  d'intesa tra le Parti; incontri tra i Ministri degli esteri
  almeno una volta all'anno; incontri con cadenza periodica
  degli altri membri di Governo.
    L'articolo 3 impegna le Parti a favorire i contatti e lo
  scambio di esperienze anche a livello parlamentare.
    L'ultimo paragrafo dell'articolo 5 prevede lo scambio di
  visite in campo militare.
    Per ciò che attiene al secondo degli aspetti citati
  (sicurezza, disarmo, ruolo delle Nazioni Unite e della CSCE),
  rilevante importanza rivestono gli articoli 2, 4, 5 e 6.
    Quando alle tematiche di sicurezza, l'articolo 2 prevede in
  particolare la facoltà per la Parte che ritenesse una
  situazione tale da minacciare i suoi supremi interessi di
  sicurezza "di chiedere all'altra Parte l'immediato avvio di
  consultazioni bilaterali intese ad esaminare "le misure più
  opportune, anche nei pertinenti fori internazionali, allo
  scopo di ridurre o di eliminare la minaccia"".
    Sempre in tema di sicurezza, all'articolo 4 viene ribadita
  la convinzione delle Parti circa l'inammissibilità del ricorso
  alla minaccia o all'uso della forza quale strumento di
  soluzione delle controversie internazionali; il loro impegno
  per un rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite e
  dell'attività da queste svolta per il mantenimento della pace
  nel mondo; la comune volontà italiana e bulgara di contribuire
  ad accrescere l'efficacia degli strumenti rivolti alla
  soluzione pacifica delle controversie ed alla prevenzione dei
  conflitti.
    Per quanto concerne più specificatamente le tematiche di
  disarmo, l'articolo 5 fa stato in particolare dell'impegno
  delle Parti ad operare congiuntamente per "contribuire alla
  creazione di un ordine qualitativamente diverso in Europa
  basato su equilibri militari a livelli di armamenti sempre più
  bassi compatibilmente con il mantenimento della stabilità e di
  un necessario livello di sufficienza degli armamenti nonché
  una diminuita dipendenza dalle armi nucleari".
    Lo stesso articolo evidenzia inoltre la volontà italiana e
  bulgara di dedicare, nel quadro dei negoziati per il disarmo
  in Europa, "speciale attenzione ai problemi concernenti il
  rafforzamento della sicurezza della regione balcanica e di
  quella mediterranea".
    Venendo alle tematiche CSCE l'articolo 6, nell'esplicitare
  l'impegno delle Parti ad operare per far sì che l'Europa
  acquisti sempre più carattere di comunità di Stati "fondata
  sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli
  che la compongono", sottolinea al contempo il comune
  intendimento dei due Paesi di "consolidare attraverso l'Atto
  finale di Helsinki e gli altri documenti della CSCE la
  democrazia e lo Stato di diritto nel vecchio Continente".
    5.  Gli articoli da 7 a 11 sono incentrati sulla
  cooperazione economica, scientifica, tecnologica e
  sull'ambiente, particolarmente rilevante nella fase di
  transizione innovatrice intrapresa dalla Bulgaria e prevedono
  strumenti idonei allo scopo, quali l'incentivazione di
  investimenti diretti, la costituzione di società miste,
  l'armonizzazione normativa, conferendo importanza prioritaria
  ai settori energetico, dei trasporti e delle
  telecomunicazioni.
    6.  Nei successivi articoli 15, 16 e 17 è contemplata la
  collaborazione in campo culturale.  In particolare si prevede:
  la diffusione dello studio della lingua di una Parte sul
  territorio dell'altra; l'istituzione di centri culturali nei
  due Paesi; la promozione di iniziative nei settori dei mezzi
  audiovisivi, della cinematografia, del teatro, della musica e
  delle belle arti; l'incoraggiamento degli scambi giovanili e
  dei gemellaggi; la restituzione di opere d'arte trafugate o
  esportate illegalmente.
    7.  Infine va menzionato l'impegno ad approfondire le
  relazioni della Bulgaria
 
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  con la Comunità economica europea, in vista anche di un
  accordo di associazione, nonché con altri organismi economici
  multilaterali.
    8.  L'attuazione dell'accordo in esame non comporta oneri
  finanziari a carico del bilancio dello Stato, se non per la
  cooperazione scientifica e tecnologica, per i quali si unisce
  la relazione tecnica.
    Invero le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, oltre ad
  avere un carattere meramente programmatico, prevedono forme di
  sviluppo della collaborazione economica
  e finanziaria tra i due Paesi da realizzare attraverso
  l'incentivazione degli investimenti di capitali e la
  costituzione di società miste da parte degli operatori
  privati, nonché l'intensificazione dei rapporti tra enti
  pubblici interessati.
    Quanto poi alla cooperazione culturale prevista dagli
  articoli 15, 16 e 17, essa riprende i temi già contemplati
  dall'accordo culturale del 28 aprile 1970 e dai programmi
  esecutivi dello stesso, l'ultimo dei quali, firmato a Sofia il
  10 marzo 1992, copre il triennio 1992-1994.
 
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