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Onorevoli Deputati! -- 1. Il trattato bilaterale di
"amicizia e collaborazione" sottoscritto a Roma, il 9 gennaio
1992, dai Ministri degli esteri italiano e bulgaro, si
configura come l'espressione più compiuta del netto salto di
qualità registratosi nelle relazioni bilaterali tra i due
Paesi, sulla scia delle profonde trasformazioni di segno
democratico e pluralista prodottesi in Bulgaria a partire dai
primi mesi del 1990.
In tale contesto, attraverso la firma del trattato in esame
si è inteso, da un lato, conferire alla citata evoluzione in
positivo delle relazioni tra l'Italia e la Bulgaria anche una
elevata dignità formale; dall'altro, fornire un quadro
giuridico di riferimento entro cui le relazioni bilaterali
italo-bulgare possano svilupparsi proficuamente in una
pluralità di settori (da quello politico a quello della
sicurezza, da quello economico-finanziario a quello culturale,
da quello della formazione tecnicoprofessionale a quello della
tutela ambientale).
2. Il trattato in questione è composto di 21 articoli e si
suddivide sostanzialmente in sei parti (oltre al preambolo),
riguardanti i seguenti settori:
a) la collaborazione politica bilaterale;
b) la sicurezza, il disarmo e la Conferenza per la
sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE);
c) la cooperazione economica, industriale,
finanziaria, tecnico-scientifica e ambientale;
d) le prospettive di avvicinamento della Bulgaria
alla Comunità europea;
e) la cooperazione culturale, con particolare
riguardo alla collaborazione tra scuole, istituzioni
universitarie ed artistiche, nonché agli scambi giovanili;
f) la cooperazione nella lotta al traffico illecito
di stupefacenti e alla criminalità organizzata.
3. Nel preambolo le Parti delineano motivazioni e obiettivo
dell'accordo, evidenziando come esso rifletta innanzitutto la
comune volontà italiana e bulgara di "sottolineare l'amicizia
che unisce i due Paesi e i due popoli e di rafforzare la loro
cooperazione nei campi politico, economico e culturale".
Il preambolo individua quindi le finalità di ordine più
generale alla cui realizzazione il trattato intende
contribuire.
Tra queste ultime degne di nota appaiono in particolare
quelle di:
a) concorrere allo stabilimento di un ordine
internazionale "basato sul diritto, sulla pace, sulla
democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali";
b) propiziare il definitivo superamento della
divisione del Vecchio Continente, favorendo la convergenza dei
Paesi europei su valori comuni di giustizia, di pluralismo
politico e di libero mercato;
c) collaborare per la realizzazione di una sempre
maggiore stabilità e sicurezza nel continente europeo, nel
rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale,
dalla Carta ONU nonché degli impegni contenuti nell'Atto
finale di Helsinki, nella Carta di Parigi per una Nuova Europa
e negli altri documenti della CSCE.
4. Negli articoli da 1 a 6 le Parti conferiscono sostanza e
spessore all'intento di approfondire i loro contatti e la loro
collaborazione nei settori politico bilaterale e della
sicurezza e del disarmo (con particolare riguardo al ruolo
delle Nazioni Unite e della CSCE).
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Circa il primo aspetto, significativo appare soprattutto
l'articolo 2 del trattato, relativo agli strumenti che
dovranno presiedere all'intensificazione delle consultazioni e
dei contatti tra i due Paesi. In tale quadro sono in
particolare previsti: incontri al più alto livello organizzati
d'intesa tra le Parti; incontri tra i Ministri degli esteri
almeno una volta all'anno; incontri con cadenza periodica
degli altri membri di Governo.
L'articolo 3 impegna le Parti a favorire i contatti e lo
scambio di esperienze anche a livello parlamentare.
L'ultimo paragrafo dell'articolo 5 prevede lo scambio di
visite in campo militare.
Per ciò che attiene al secondo degli aspetti citati
(sicurezza, disarmo, ruolo delle Nazioni Unite e della CSCE),
rilevante importanza rivestono gli articoli 2, 4, 5 e 6.
Quando alle tematiche di sicurezza, l'articolo 2 prevede in
particolare la facoltà per la Parte che ritenesse una
situazione tale da minacciare i suoi supremi interessi di
sicurezza "di chiedere all'altra Parte l'immediato avvio di
consultazioni bilaterali intese ad esaminare "le misure più
opportune, anche nei pertinenti fori internazionali, allo
scopo di ridurre o di eliminare la minaccia"".
Sempre in tema di sicurezza, all'articolo 4 viene ribadita
la convinzione delle Parti circa l'inammissibilità del ricorso
alla minaccia o all'uso della forza quale strumento di
soluzione delle controversie internazionali; il loro impegno
per un rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite e
dell'attività da queste svolta per il mantenimento della pace
nel mondo; la comune volontà italiana e bulgara di contribuire
ad accrescere l'efficacia degli strumenti rivolti alla
soluzione pacifica delle controversie ed alla prevenzione dei
conflitti.
Per quanto concerne più specificatamente le tematiche di
disarmo, l'articolo 5 fa stato in particolare dell'impegno
delle Parti ad operare congiuntamente per "contribuire alla
creazione di un ordine qualitativamente diverso in Europa
basato su equilibri militari a livelli di armamenti sempre più
bassi compatibilmente con il mantenimento della stabilità e di
un necessario livello di sufficienza degli armamenti nonché
una diminuita dipendenza dalle armi nucleari".
Lo stesso articolo evidenzia inoltre la volontà italiana e
bulgara di dedicare, nel quadro dei negoziati per il disarmo
in Europa, "speciale attenzione ai problemi concernenti il
rafforzamento della sicurezza della regione balcanica e di
quella mediterranea".
Venendo alle tematiche CSCE l'articolo 6, nell'esplicitare
l'impegno delle Parti ad operare per far sì che l'Europa
acquisti sempre più carattere di comunità di Stati "fondata
sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli
che la compongono", sottolinea al contempo il comune
intendimento dei due Paesi di "consolidare attraverso l'Atto
finale di Helsinki e gli altri documenti della CSCE la
democrazia e lo Stato di diritto nel vecchio Continente".
5. Gli articoli da 7 a 11 sono incentrati sulla
cooperazione economica, scientifica, tecnologica e
sull'ambiente, particolarmente rilevante nella fase di
transizione innovatrice intrapresa dalla Bulgaria e prevedono
strumenti idonei allo scopo, quali l'incentivazione di
investimenti diretti, la costituzione di società miste,
l'armonizzazione normativa, conferendo importanza prioritaria
ai settori energetico, dei trasporti e delle
telecomunicazioni.
6. Nei successivi articoli 15, 16 e 17 è contemplata la
collaborazione in campo culturale. In particolare si prevede:
la diffusione dello studio della lingua di una Parte sul
territorio dell'altra; l'istituzione di centri culturali nei
due Paesi; la promozione di iniziative nei settori dei mezzi
audiovisivi, della cinematografia, del teatro, della musica e
delle belle arti; l'incoraggiamento degli scambi giovanili e
dei gemellaggi; la restituzione di opere d'arte trafugate o
esportate illegalmente.
7. Infine va menzionato l'impegno ad approfondire le
relazioni della Bulgaria
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con la Comunità economica europea, in vista anche di un
accordo di associazione, nonché con altri organismi economici
multilaterali.
8. L'attuazione dell'accordo in esame non comporta oneri
finanziari a carico del bilancio dello Stato, se non per la
cooperazione scientifica e tecnologica, per i quali si unisce
la relazione tecnica.
Invero le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, oltre ad
avere un carattere meramente programmatico, prevedono forme di
sviluppo della collaborazione economica
e finanziaria tra i due Paesi da realizzare attraverso
l'incentivazione degli investimenti di capitali e la
costituzione di società miste da parte degli operatori
privati, nonché l'intensificazione dei rapporti tra enti
pubblici interessati.
Quanto poi alla cooperazione culturale prevista dagli
articoli 15, 16 e 17, essa riprende i temi già contemplati
dall'accordo culturale del 28 aprile 1970 e dai programmi
esecutivi dello stesso, l'ultimo dei quali, firmato a Sofia il
10 marzo 1992, copre il triennio 1992-1994.
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