| (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362)
L'attuazione dell'accordo dell'Italia con il Qatar in
materia di cooperazione economica e tecnologica, comporta i
seguenti oneri:
Articolo 2, lettera D): per incrementare i
programmi di collaborazione economica e tecnologica, si
prevede di organizzare annualmente in Qatar ed in Italia
appositi seminari per la formazione del personale
amministrativo e tecnico. Nell'anno 1993 si prevede di inviare
cinque funzionari a Doha per un periodo di sei giorni in detta
città; la relativa spesa è così suddivisa:
a) Spese di missione:
- pernottamento (lire 150.000 al giorno x 5 persone x 6
giorni) ............................. L. 4.500.000
- diaria giornaliera per ciascun funzionario $ USA 178 al
cambio di lire 1.500 = lire 267.000, a cui si aggiungono lire
80.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista
dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926;
l'importo complessivo di lire 347.000 viene ridotto di lire
115.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 232.000
x 5 persone x 6 giorni) ............. " 6.960.000
b) Spese di viaggio:
- biglietto aereo A/R Roma-Doha (lire 3.490.000
x 5 persone) ........................ " 17.450.000
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Per lo svolgimento del seminario in Italia, la relativa
spesa è così quantificabile:
- spesa di rappresentanza: (n. 1 pulmino x 5 giorni = 500.000
x 5 giorni) ......................... L. 2.500.000
- evento conviviale: prima colazione, colazione, rinfresco e
bevande in sala riunione (lire 200.000 x 10 persone x 6
giorni) ............................. " 12.000.000
Articolo 2, lettera E): Per ampliare la
cooperazione nei settori economici e scientifici, si prevede
lo scambio di esperti; per gli scambi suddetti vale il
principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della
parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese
ricevente.
Nella ipotesi dell'invio a Doha di un esperto, i relativi
oneri si limitano alle spese di viaggio e sono così
indicati:
- biglietto aereo A/R Roma-Doha (lire 3.490.000
x 1 persona) ........................ L. 3.490.000
Articolo 3, comma 1. Viene istituito un apposito
Comitato congiunto per l'esame dei programmi operativi; le
relative riunioni si terranno alternativamente in Qatar e in
Italia. Nell'anno 1993 si prevede di inviare tre funzionari
italiani a Doha per un periodo di tre giorni in detta città;
la relativa spesa è così suddivisa:
a) Spese di missione:
- pernottamento (lire 150.000 al giorno x 3 persone x 3
giorni) ............................. L. 1.350.000
- diaria giornaliera per ciascun funzionario $ USA 178 al
cambio di lire 1.500 = lire 267.000, a cui si aggiungono lire
80.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista
dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926;
l'importo complessivo di lire 347.000 viene ridotto di lire
115.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 232.000
x 3 persone x 3 giorni) ............. " 2.088.000
b) Spese di viaggio:
- biglietto aereo A/R Roma-Doha (lire 3.490.000
x 3 persone) ........................ " 10.470.000
Per lo svolgimento della riunione del Comitato congiunto
a Roma, si prevede la seguente spesa:
- spesa di rappresentanza: (n. 1 berlina x 3 giorni = lire
1.000.000 x 3 giorni) ............... L. 3.000.000
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- evento conviviale: prima colazione, colazione, rinfresco e
bevande in sala riunione: (lire 200.000 x 6 persone x 3
giorni) ............................. L. 3.600.000
In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio
dello Stato è il seguente:
... (omissis) ...
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
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