| 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 61.000.000 per l'anno 1993, in lire
54.000.000 per l'anno 1994 e in lire 61.000.000 annue a
decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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