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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1537
DDL0355-0002
Progetto di legge Camera n. 355 - testo presentato - (DDL11-355)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C355. TESTIPDL
...C355.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC355 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Ad oltre vent'anni dall'entrata in
  vigore della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della
  scuola materna statale, è ormai generalmente avvertita
  l'esigenza di un organico riordino della scuola dell'infanzia
  che è il primo segmento del sistema formativo-scolastico di
  base.
    I nuovi orientamenti programmatici per la scuola
  dell'infanzia, recentemente emanati, richiedono di necessità
  un nuovo impianto istituzionale che ne regoli lo sviluppo e la
  gestione e ne ridefinisca gli  standard  qualitativi di
  funzionamento.
    La stessa commissione ministeriale che ha elaborato i nuovi
  orientamenti ha sottolineato l'esigenza che vengano risolti
  con una nuova legge essenziali nodi istituzionali e politici
  che non sono risolvibili
  per via amministrativa e che condizionano anche
  l'applicazione degli stessi orientamenti: ad esempio,
  l'assetto istituzionale del governo della scuola
  dell'infanzia, la generalizzazione della scolarizzazione, la
  definizione degli  standard  qualitativi e di
  funzionamento, il rapporto fra scuola comunale, statale e
  privata.  La scuola statale dell'infanzia è, infatti, regolata
  dalla legge n. 444 del 1968, ormai largamente inadeguata,
  priva, com'è, di ogni intendimento programmatorio e di
  intenzionalità a promuoverne lo sviluppo e la diffusione.
    La scuola comunale, assurdamente ancora regolamentata dal
  testo unico del 1928, che la qualifica come scuola privata che
  lo Stato deve di volta in volta autorizzare, ha sperimentato
  in molte realtà del
 
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  Paese alti livelli di qualità, ma oggi è fortemente
  condizionata dalle gravi difficoltà finanziarie che investono
  gli enti locali.
    La scuola gestita da enti, associazioni ed altri soggetti
  privati, in gran parte religiosi, agisce senza alcuna
  relazione con la scuola pubblica.  Eppure, nonostante i forti
  limiti di natura normativa e istituzionale, la scuola
  dell'infanzia si è largamente sviluppata nel nostro Paese fino
  a raggiungere nell'anno scolastico 1990-1991 il 91,6 per cento
  di scolarizzazione dei bambini in età da 3 a 6 anni,
  invertendo il processo di contrazione delle iscrizioni
  prevalente nel quinquennio precedente (87,3 per cento di
  bambini in età da 3 a 6 anni scolarizzati nel 1986-1987, 85
  per cento nel 1988-1989).  Certo la scolarizzazione non è
  uniforme sul territorio nazionale e notevoli sono le
  differenze fra Nord, Centro e Sud del Paese sia sul piano
  della scolarizzazione (95,2 per cento al NordOvest, 97,9 per
  cento al Nord-Est, 97,2 per cento al Centro, 86,3 per cento al
  Sud) sia sul piano della distribuzione di bambini nei tre tipi
  di scuola esistenti (statale, comunale, privata).  Eloquenti
  sono le cifre: alla scuola statale è scolarizzato il 37,8 per
  cento di bambini al Nord, il 59,7 per cento al Centro e il
  66,3 per cento al Sud, a quella comunale il 21,4 per cento al
  Nord, il 17 per cento al Centro, il 7,5 per cento al Sud, alla
  privata il 40,8 per cento al Nord, il 23,3 per cento al
  Centro, il 26,2 per cento al Sud.  A questo tipo di disparità
  corrisponde, poi, una notevole disomogeneità sul piano della
  qualità didattica e dell'organizzazione del servizio
  (organici, orari, calendario).
    Inoltre l'attuale modello di progammazione e di governo
  della scuola dell'infanzia ha un carattere fortemente
  centralistico e burocratico.  Basti considerare l' iter
  programmatorio che parte dai comuni, attraversa le
  direzioni didattiche, i consigli scolastici distrettuali e
  provinciali, i provveditorati, le sovrintendenze regionali e
  giunge alla sede ministeriale che regola lo sviluppo della
  scuola dell'infanzia tenendo conto prioritariamente delle
  scuole private e del personale in servizio nei ruoli
  provinciali.
    In sostanza, dunque, le decisioni finali sono assunte dal
  Ministro della pubblica istruzione di intesa col Ministro del
  tesoro senza un chiaro criterio di reale programmazione.  Da
  questa centralizzazione ministeriale della programmazione e
  delle decisioni discende anche la grande
  deresponsabilizzazione dello Stato in materia di edilizia
  scolastica che, tacitamente, ha fatto ricadere le competenze
  sui comuni senza alcun trasferimento di risorse.
    Si constata così che nell'ultimo ventennio lo Stato ha
  costruito poche scuole dell'infanzia e la risorsa principale
  in questo settore è stata costituita dall'utilizzo di locali
  della scuola elementare liberatisi a seguito di fenomeni quali
  il calo demografico.
    Secondo dati di fonte ministeriale nel 1989 su 35.078
  sezioni di scuola statale dell'infanzia il 21 per cento era in
  affitto, il 77 per cento non in regola con le norme per il
  superamento delle barriere architettoniché, il 22 per cento
  dei locali risulta adattato, il 27 per cento privo di
  agibilità statica.  In tale situazione occorre dunque una
  organica riforma dell'intero settore della scuola
  dell'infanzia capace di garantire la reale affermazione del
  diritto primario di tutti i bambini e bambine
  all'educazione.
    Condizione preliminare è, a tal fine, la generalizzazione
  della scuola dell'infanzia sull'intero territorio nazionale e
  la contestuale definizione delle finalità, degli
  standard  organizzativi e didattici, degli strumenti e
  delle modalità della programmazione nonché la qualificazione
  del personale, il governo e il finanziamento.
    Solo così sarà possibile superare le differenze di qualità
  e di quantità che oggi rendono arduo il riconoscimento e
  l'affermazione del diritto di tutti i bambini e bambine a
  partire dai tre anni a fruire di un percorso formativo al più
  alto livello possibile di qualità.
    Né va sottovalutato che gli interventi formativi nella
  prima infanzia sono decisivi per lo sviluppo successivo e
  pertanto la loro qualità è essenziale per favorire
 
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  una crescita equilibrata e per impedire che le diversità, di
  qualunque natura, si traducano in disuguaglianze.  Qui sta il
  nesso decisivo fra la generalizzazione e la qualità dei
  servizi educativi per la prima infanzia.
    Per realizzare tale obiettivo occorre prioritariamente
  affrontare il problema dell'attuale modello di gestione della
  scuola dell'infanzia, oggi articolato su tre sistemi (statale,
  comunale e privato) disomogenei e non comunicanti, regolati da
  leggi e norme diversi.
    E' necessario superare radicalmente questa assurda
  separazione, fuori da una secca logica di "statalizzazione" o
  di "comunalizzazione", attraverso la creazione di un sistema
  integrato e unitario della scuola pubblica dell'infanzia in
  grado di espandersi e di qualificarsi al più alto livello
  possibile, definendo contestualmente il rapporto con la scuola
  gestita da associazioni, enti ed altri soggetti privati, che
  oggi scolarizza circa il 30 per cento di bambini in età
  compresa tra i 3 e i 6 anni.
    Su questa prospettiva va altresì compiuta una revisione
  delle attuali competenze sul governo della scuola
  dell'infanzia, riconoscendo l'inadeguatezza e la scarsa
  efficacia di un governo centralistico e individuando nel
  sistema delle autonomie locali la nuova sede delle
  competenze.
    In tale direzione portano, infatti, le esperienze compiute
  e lo stesso processo in atto di riforma istituzionale e
  costituzionale, basato su un progetto di forte regionalismo
  attraverso il trasferimento di competenze e di poteri dallo
  Stato alle regioni e alle autonomie locali in molti settori, a
  partire da quello della formazione.
    Per queste ragioni la presente proposta di legge prevede
  l'attribuzione delle competenze sul piano della programmazione
  e delle decisione nel settore della scuola dell'infanzia alle
  regioni e ai comuni, ridefinendo il rapporto con il Ministero
  della pubblica istruzione, che mantiene essenzialmente la
  competenza della verifica e del coordinamento delle scuole
  dell'infanzia, oltre che della gestione delle proprie
  scuole.
    In tale contesto si colloca anche la scelta del diverso
  finanziamento delle scuole dell'infanzia, attraverso il
  bilancio del Ministero della pubblica istruzione per le scuole
  statali, un fondo nazionale per i comuni per le scuole
  comunali e un apposito stanziamento finanziario presso il
  Ministero del tesoro da trasferire alle regioni per le scuole
  gestite da enti, associazioni ed altri soggetti privati
  convenzionati.
    La proposta di legge presentata dal Gruppo del partito
  democratico della sinistra si basa dunque su un preciso e
  organico progetto di riforma, capace di dare risposta coerente
  al diritto di tutti i bambini ad avere una scuola
  dell'infanzia al più alto livello di qualità.
    Creazione della nuova scuola pubblica dell'infanzia
  (statale e comunale), generalizzazione su tutto il territorio
  nazionale garantita dalle scuole comunali, statali e da quelle
  gestite da enti privati tramite convenzione,  standard
  didattici e organizzativi comuni, adeguati finanziamenti,
  organica programmazione, continuità con il nido e la scuola
  elementare, qualificazione del personale, ridefinizione delle
  competenze fra Stato, regioni e autonomie locali, governo del
  sistema attribuito alle regioni e agli enti locali sono le
  caratteristiche principali della presente proposta di
  legge.
    Va sottolineato preliminarmente che occorre modificare
  l'attuale denominazione di scuola materna con quella
  culturalmente più adeguata di scuola dell'infanzia, che
  traduce con chiarezza l'idea del riconoscimento dei diritti
  dei bambini fra i quali primario è quello all'educazione.
    Con l'articolo 1 si definiscono le finalità della scuola
  dell'infanzia, primo segmento del sistema formativo scolastico
  di base per i bambini dai 3 ai 6 anni.
    L'articolo 2 stabilisce l'obiettivo della generalizzazione
  della scuola dell'infanzia alla quale concorrono le scuole
  statali, comunali e quelle gestite da associazioni, enti e
  altri privati soggetti tramite convenzione.
    In particolare si definisce che scuola pubblica
  dell'infanzia è quella statale e quella comunale.
 
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    Si prevede altresì che sia assicurata a tutti i bambini la
  frequenza dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, in
  previsione della loro piena scolarizzazione.
    L'articolo 3 riguarda la continuità fra il nido, la scuola
  dell'infanzia e la scuola elementare, definendo le modalità di
  attuazione.
    Con l'articolo 5 si definiscono gli organi della gestione e
  della programmazione della scuola pubblica dell'infanzia:
  comuni, regioni e Ministero della pubblica istruzione, che,
  pur nel rispetto delle proprie competenze, concorrono a tali
  funzioni mediante accordi di programma.
    Si afferma così il nuovo assetto istituzionale del governo
  della scuola dell'infanzia, caratterizzato dal trasferimento
  di competenze e di poteri dal Ministero della pubblica
  istruzione alle regioni e ai comuni.
    L'articolo 6 disciplina le competenze dei comuni, ai quali
  si riconosce il fondamentale potere della programmazione
  territoriale delle scuole nonché dei servizi extrascolatici
  relativi all'infanzia.
    Si attribuisce altresì ai comuni la competenza alla stipula
  delle convenzioni con le scuole gestite da associazioni, enti
  ed altri soggetti privati, secondo quanto previsto al
  successivo articolo 9, nonché la definizione dei criteri
  organizzativi per la determinazione degli orari di
  funzionamento delle scuole, ivi compresa la possibilità del
  loro utilizzo in orario extrascolastico per attività rivolte
  all'infanzia.
    L'articolo 7 disciplina le competenze delle regioni, dalla
  elaborazione e approvazione dei piani triennali della scuola
  dell'infanzia alla definizione delle linee direttive di
  programmazione delle risorse e dei servizi con il
  coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, mediante le
  conferenze di programma.
    Alle regioni è altresì data la competenza di istituire le
  scuole, sancendo così il trasferimento di un potere essenziale
  dal Ministero alle regioni.
    All'articolo 8 si fissano le competenze del Ministero della
  pubblica istruzione prevedendo anche la creazione di una
  Commissione nazionale per l'infanzia, affiancata al Consiglio
  nazionale della pubblica istruzione (CNPI) per la valutazione,
  la verifica e la vigilanza sulle scuole pubbliche e
  convenzionate dell'infanzia.
    L'articolo 9 definisce le modalità e le condizioni per le
  convenzioni con le scuole gestite da associazioni, enti e
  altri soggetti privati che concorrono assieme alla scuola
  pubblica alla generalizzazione della scolarizzazione per i
  bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e alla diffusione
  delle scuole in forma razionale ed equilibrata sull'intero
  territorio nazionale.
    Gli articoli 10 e 11 stabiliscono gli  standard
  organizzativi delle scuole dell'infanzia: composizione delle
  sezioni, organici del personale, calendario, orario
  giornaliero e settimanale.
    L'articolo 12 sancisce il principio della gestione sociale
  della scuola dell'infanzia.
    L'articolo 13 prevede la creazione dei circoli didattici di
  base, formati da scuola dell'infanzia e scuola elementare,
  stabilendo modi e possibilità di una forte correlazione con le
  scuole pubbliche comunali.
    In particolare si stabilisce la creazione presso ogni
  circolo didattico e presso i comuni del coordinamento
  psico-pedagogico e didattico, strumento indispensabile per
  assicurare la più alta qualità possibile al funzionamento
  della scuola dell'infanzia.
    L'articolo 14 sancisce il principio della formazione
  permanente e dell'aggiornamento per tutto il personale della
  scuola dell'infanzia, attribuendone la competenza ai comuni e
  agli organi decentrati dell'amministrazione scolastica che
  possono operare congiuntamente.
    L'articolo 15 detta le norme per la programmazione degli
  interventi per la scuola dell'infanzia.
    L'articolo 16 definisce i finanziamenti per la scuola
  dell'infanzia pubblica e convenzionata.
    Infine l'articolo 17 contiene norme finali e abrogative e
  prevede, tra l'altro, la possibilità che anche i docenti della
  scuola pubblica dell'infanzia in possesso di laurea e con un
  servizio di almeno cinque anni accedano ai concorsi per il
  livello direttivo, fermo restando l'obbligo della formazione
  universitaria per tutti i docenti ai sensi della legge 19
  novembre 1990, n. 341.
 
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