| 1. Per l'organizzazione della presidenza italiana 1994 del
Gruppo dei sette Paesi più industrializzati (G7) e
dell'Iniziativa centro-europea, è istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, per il periodo dal 1^
novembre 1993 al 30 aprile 1995, un'unica delegazione
incaricata di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.
2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non
più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero
degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica di
inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe,
che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta
la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto
e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché non più di
due funzionari della carriera amministrativa del Ministero
degli affari esteri e non più di cinque funzionari
appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori
ruolo.
3. Per l'espletamento delle funzioni connesse con
l'organizzazione della presidenza italiana 1994 della
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)
è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per il periodo dal 1^ novembre 1993 al 30 aprile
1995, una delegazione incaricata di provvedere a tutte le
attività necessarie.
4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati non
più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero
degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non
inferiore a inviato
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straordinario e ministro plenipotenziario di II classe, che
saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la
durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e
in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché un
funzionario della carriera amministrativa del Ministero degli
affari esteri e non più di tre funzionari appartenenti ad
altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo.
5. Ai componenti delle delegazioni di cui ai commi 1 e 3
del presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5
giugno 1984, n. 208.
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