| 1. Le spese di organizzazione della presidenza italiana dei
tre organismi di cui all'articolo 1 sono a carico dello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministero degli affari esteri provvede a
somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo
svolgimento della presidenza italiana mediante aperture di
credito a favore dei capi delle delegazioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 3, di importo anche eccedente il
limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni. Per ciascuna
presidenza sarà tenuta una gestione e contabilità separata.
3. Alle spese indicate al comma 1 del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto
e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.
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