| 1. I privilegi e le immunità previsti dagli articoli 22,
24, 25, 26, 27, 29 e 36 della convenzione di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari del 18
aprile 1961, ratificata in base alla
Pag. 20
legge 9 agosto 1967, n. 804, sono applicati, in occasione
delle riunioni a livello ministeriale e di alti funzionari che
si terranno sul territorio nazionale nel corso del periodo di
presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la
cooperazione in Europa (CSCE), alle istituzioni della CSCE ed
ai suoi funzionari, ai delegati dei Paesi partecipanti, ai
rappresentanti delle organizzazioni internazionali invitate a
partecipare alle predette riunioni. Sono escluse dai privilegi
di cui all'articolo 36 della citata convenzione le persone
fisiche che siano cittadini italiani o abbiano la residenza
permanente in Italia.
2. Le istituzioni e le persone di cui al comma 1 godono
dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti, ivi compresi
le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro
funzioni, con esclusione delle azioni civili intentate da un
terzo per i danni risultanti da incidente causato da un
autoveicolo loro appartenente o circolante per loro conto, e
dei procedimenti per infrazione alla regolamentazione della
circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo
stesso.
| |