| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 6.300 milioni per l'anno 1993 e a lire
17.700 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.300 milioni
per il 1993, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e, quanto a lire 17.700 milioni per il
1994, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
finanziario possono essere utilizzate in quello successivo.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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