| Onorevoli Deputati! -- La legge 8 maggio 1985, n.
205, prevede, all'articolo 1, che presso ciascun uffico
consolare di prima categoria e presso le agenzie consolari
nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini
italiani sia istituito un comitato degli italiani all'estero
(COMITES).
I COMITES, nello svolgimento delle diverse attività loro
attribuite dalla legge citata, attività tutte finalizzate al
sostegno e alla tutela della comunità italiana residente nella
relativa circoscrizione consolare, operano in rapporto di
stretta collaborazione
con l'autorità consolare competente. Il
collegamento costante tra tali organismi è suffragato da
riunioni indette allo scopo di valutare congiuntamente le
proposte e le iniziative ritenute di particolare rilevanza per
le comunità italiane (articolo 2, comma 2, della citata legge
n. 205 del 1985) e, più in generale, è garantito dalla
funzione consultiva svolta dai COMITES che si estrinseca in
pareri, proposte e raccomandazioni nella materia di relativa
competenza (articolo 2, comma 4, della citata legge n. 205 del
1985).
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In esecuzione della legge n. 205 del 1985 che disciplina,
tra l'altro, i requisiti di eleggibilità dei membri dei
COMITES, si sono svolte, nel maggio 1991, le elezioni per il
rinnovo dei suddetti comitati in 98 circoscrizioni consolari
di 22 Paesi.
Dal quadro normativo vigente consegue che qualsiasi
ristrutturazione della rete consolare (fusione o scissione di
consolati, modifica delle circoscrizioni), rompe il modello
costituito dalla citata, legge n. 205 del 1985 secondo la
quale ad ogni consolato con almeno 3000 cittadini deve
corrispondere un COMITES. Di qui la necessità di prevedere un
meccanismo che consenta, con il minore dispendio di energie,
gli adeguamenti della rete consolare che si rendono necessari
in ragione dei profondi mutamenti dei territori statuali e
dell'esigenza di razionalizzare gli uffici all'estero, anche
ai fini di una economia di bilancio.
Al fine di disciplinare la materia, con il presente disegno
di legge si prevede la proroga del funzionamento dei COMITES
già eletti fino alla loro scadenza naturale, fermo restando
che essi faranno riferimento nel periodo transitorio
all'ufficio consolare risultante dalla fusione degli uffici
precostituiti o anche ai nuovi uffici istituiti a seguito di
eventuali scissioni. Tale soluzione appare più rispondente
alle esigenze dell'Amministrazione e delle
stesse comunità italiane all'estero di quanto lo sia quella
proposta dal Consiglio di Stato (parere n. 1763 dell'8 luglio
1992) nel senso di procedere all'immediato scioglimento dei
COMITES coinvolti nella ristrutturazione consolare e alla
contemporanea indizione di nuove elezioni. Infatti tale
soluzione comporterebbe la necessità di elezioni dei COMITES
suindicati, talvolta a breve distanza di tempo dalla loro
scadenza naturale, con conseguente rottura del calendario di
rinnovo tradizionalmente comune a tutti i comitati.
Il provvedimento si rende particolarmente urgente
nell'attuale momento dato che il Ministero degli affari esteri
ha predisposto un piano di riduzione degli uffici consolari
destinato ad essere realizzato in tempi brevi. Da ciò deriva
che il presente disegno di legge comporterà un notevole
risparmio di spesa, che non puo peraltro essere al momento
quantificato. Tale risparmio sarà in parte immediato, e cioè
dalla data della chiusura degli uffici consolari interessati,
e, in parte, avrà decorrenza dalle date delle prossime
elezioni dei COMITES (1996) in occasione delle quali i
comitati facenti riferimento ai consolati soppressi
scompariranno.
Va rilevato, infine, che il Consiglio generale degli
italiani all'estero si è pronunciato formalmente a favore del
disegno di legge nel corso dell'assemblea plenaria del 16-17
giugno ultimo scorso.
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