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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1538
DDL0355-0003
Progetto di legge Camera n. 355 - testo presentato - (DDL11-355)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C355. TESTIPDL
...C355.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE - Capo I. FINALITA'
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC355 ZZ11 ZZPD ZZPR
            (Finalità della scuola dell'infanzia).
      1.  Nell'ambito del sistema formativo scolastico di base,
  del quale costituisce il primo segmento, la scuola
  dell'infanzia accoglie i bambini e le bambine di età compresa
  tra i tre e i sei anni.
    2.  La scuola dell'infanzia concorre, assieme alla famiglia
  e agli organismi a carattere socio-educativo presenti a
  livello territoriale, alla formazione e allo sviluppo
  affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine,
  stimolandone le potenzialità di autonomia, di conoscenza e di
  creatività e assicurando altresì spazio educativo alla
  globalità dell'esperienza infantile.
    3.  La scuola dell'infanzia opera per promuovere una
  effettiva uguaglianza delle opportunità educative,
  valorizzando le differenze di sesso, di razza, di religione,
  di etnia e di gruppo sociale.
    4.  La scuola dell'infanzia svolge un'azione di prevenzione
  verso ogni forma di svantaggio e di discriminazione anche
  attraverso progetti formativi individualizzati.
    5.  La scuola dell'infanzia, attraverso la più ampia
  partecipazione sociale delle famiglie e della comunità, svolge
  un'azione di promozione culturale sulle problematiche relative
  all'infanzia.  Essa si offre come opportunità di educazione
  permanente per la famiglia e la comunità sociale,
  organizzandosi come istituzione caratterizzata da un'ampia
  libertà di ricerca e sperimentazione, aperta al pluralismo
  delle opzioni ideali, culturali ed educative della
  collettività locale e nazionale.
 
                               Pag. 6
 
    6.  Il diritto all'accesso e alla frequenza è garantito,
  nell'ambito delle norme per il diritto allo studio, a tutti i
  bambini e le bambine anche di nazionalità straniera, apolidi,
  non residenti, per i quali debbono essere previsti specifici
  programmi d'intervento che ne agevolino la scolarizzazione.
    7.  E' garantito l'inserimento dei bambini e delle bambine
  handicappati anche mediante l'assegnazione alle scuole di
  personale specifico per il sostegno alla azione educativa e
  riabilitativa.
    8.  L'iscrizione e la frequenza alla scuola dell'infanzia
  sono gratuite, ad eccezione dei servizi di trasporto e di
  mensa per i quali gli enti competenti di cui all'articolo 6
  sono tenuti ad adottare specifiche norme tariffarie.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-355 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0355 TOTPAG=0019 TOTDOC=0019 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=035500 00 FASCIDC=11DDL0355 SORTNAV=0035500 000 00000 ZZDDLC355 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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