| (Finalità della scuola dell'infanzia).
1. Nell'ambito del sistema formativo scolastico di base,
del quale costituisce il primo segmento, la scuola
dell'infanzia accoglie i bambini e le bambine di età compresa
tra i tre e i sei anni.
2. La scuola dell'infanzia concorre, assieme alla famiglia
e agli organismi a carattere socio-educativo presenti a
livello territoriale, alla formazione e allo sviluppo
affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine,
stimolandone le potenzialità di autonomia, di conoscenza e di
creatività e assicurando altresì spazio educativo alla
globalità dell'esperienza infantile.
3. La scuola dell'infanzia opera per promuovere una
effettiva uguaglianza delle opportunità educative,
valorizzando le differenze di sesso, di razza, di religione,
di etnia e di gruppo sociale.
4. La scuola dell'infanzia svolge un'azione di prevenzione
verso ogni forma di svantaggio e di discriminazione anche
attraverso progetti formativi individualizzati.
5. La scuola dell'infanzia, attraverso la più ampia
partecipazione sociale delle famiglie e della comunità, svolge
un'azione di promozione culturale sulle problematiche relative
all'infanzia. Essa si offre come opportunità di educazione
permanente per la famiglia e la comunità sociale,
organizzandosi come istituzione caratterizzata da un'ampia
libertà di ricerca e sperimentazione, aperta al pluralismo
delle opzioni ideali, culturali ed educative della
collettività locale e nazionale.
Pag. 6
6. Il diritto all'accesso e alla frequenza è garantito,
nell'ambito delle norme per il diritto allo studio, a tutti i
bambini e le bambine anche di nazionalità straniera, apolidi,
non residenti, per i quali debbono essere previsti specifici
programmi d'intervento che ne agevolino la scolarizzazione.
7. E' garantito l'inserimento dei bambini e delle bambine
handicappati anche mediante l'assegnazione alle scuole di
personale specifico per il sostegno alla azione educativa e
riabilitativa.
8. L'iscrizione e la frequenza alla scuola dell'infanzia
sono gratuite, ad eccezione dei servizi di trasporto e di
mensa per i quali gli enti competenti di cui all'articolo 6
sono tenuti ad adottare specifiche norme tariffarie.
| |