| 1. All'articolo 1 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1990, n. 172,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2- bis. Nel caso in cui vengano attuate dal Ministero
degli affari esteri modifiche nel numero degli uffici
consolari e nell'estensione delle circoscrizioni degli uffici
consolari operanti in Paesi in cui sono istituiti i comitati
degli italiani all'estero (COMITES), quelli esistenti restano
in carica fino alla scadenza del loro mandato, avendo come
riferimento per la loro attività, durante tale periodo, il
nuovo o i nuovi uffici consolari competenti
territorialmente".
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