Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15382
DDL3171-0002
Progetto di legge Camera n. 3171 - testo presentato - (DDL11-3171)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3171. TESTIPDL
...C3171.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3171 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Con gli articoli 1 e 2 del
  decreto si provvede a prorogare il regime temporaneo di
  tassazione di talune plusvalenze derivanti dalla cessione a
  titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti e dei
  diritti connessi, poiché non è stato possibile procedere,
  entro il termine del 30 settembre 1993, al previsto riordino
  del trattamento tributario dei
  redditi di capitali e dei redditi diversi a causa della
  inadeguatezza della delega contenuta nell'articolo 18 della
  legge 29 dicembre 1990, n. 408.  Dovendosi procedere, con
  autonomo provvedimento, al riordino dei redditi di capitale e
  dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere
  c), c- bis) e  c- ter), del testo
  unico delle imposte sui redditi, approvato con
 
                               Pag. 2
 
  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
  917, si è ritenuto opportuno mantenere inalterata l'attuale
  disciplina della materia fino all'emanazione del predetto
  provvedimento di riordino, e comunque non oltre il 30 giugno
  1994.  Di conseguenza, la sospensione della tassazione delle
  plusvalenze derivanti dalla cessione di valori mobiliari
  negoziati nei mercati regolamentati permane fino al
  verificarsi delle indicate condizioni.
    In tale contesto si è colta l'occasione per confermare il
  criterio di determinazione delle plusvalenze tassabili secondo
  il cosiddetto regime forfettario previsto dall'articolo 3 del
  decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che
  rappresenta una delle modalità in base alle quali può essere
  applicata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze in
  questione.
    Al riguardo, si fa presente che il citato decreto-legge n.
  27 del 1991 detta due metodi di tassazione delle plusvalenze
  in parola.  Con il primo (metodo analitico) la plusvalenza è
  determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito
  per la cessione delle partecipazioni o dei diritti connessi ed
  il costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto,
  opportunamente rivalutato per tener conto degli effetti
  dell'inflazione prodottasi dalla data di acquisizione delle
  partecipazioni fino alla data della cessione.
    Con il secondo (metodo forfettario), l'imposta sulle
  plusvalenze non è il risultato della cennata contrapposizione
  tra corrispettivo e costo rivalutato, bensì - per semplicità
  di calcolo - l'imposta è il risultato dell'applicazione
  dell'aliquota del 15 per cento sulla base imponibile.  Questa è
  costituita da una percentuale predeterminata del
  corrispettivo, che attualmente è pari al 7 per cento di essa.
  In pratica, tenuto conto del prodotto delle due percentuali
  (cioè, aliquota del 15 per cento commisurata al 7 per cento
  del corrispettivo) può affermarsi che l'imposta secondo il
  cosiddetto forfettario è pari all'1,05 per cento del
  corrispettivo pattuito.
    Sempre con riferimento al regime forfettario non sembra
  superfluo ricordare che la menzionata percentuale del 7 per
  cento del corrispettivo non costituiva la originaria base di
  calcolo dell'imposta.  Infatti, per tutto il 1991 - primo anno
  di applicazione della nuova disciplina - la percentuale in
  esame era fissata nella misura del 3 per cento del
  corrispettivo pattuito.  Per l'anno 1992, dal 1^ gennaio al 31
  marzo di tale anno la predetta percentuale del 3 per cento
  doveva essere aumentata della percentuale di variazione del
  PIL ai prezzi di mercato (prevista nella relazione
  previsionale e programmatica per l'anno 1992); per il periodo
  compreso tra il 1^ aprile ed il 31 dicembre 1992 la
  percentuale doveva essere stabilita con decreto del Ministro
  delle finanze sulla base della sommatoria della variazione del
  prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, calcolata per
  l'anno 1991 nella relazione generale sulla situazione
  economica del Paese, e della previsione di variazione per il
  1992 indicata nella predetta relazione previsionale
  programmatica.
    Tale disciplina, come è noto, doveva trovare applicazione
  fino al 31 dicembre 1992, essendosi previsto che entro questa
  data si sarebbe provveduto al riordino dei redditi di capitale
  e dei redditi diversi.
    Prima dello scadere del citato termine del 31 dicembre
  1992, in sede di conversione del decreto-legge 9 settembre
  1992, n. 372, (convertito, con modificazioni, dalla legge 5
  novembre 1992, n. 429) è stato introdotto l'articolo 7 in base
  al quale l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze
  assoggettabili al regime forfettario è stata dichiarata non
  applicabile relativamente a quelle realizzate mediante
  cessione a titolo oneroso di valori mobiliari nei mercati
  regolamentati, sempreché afferenti a cessioni di
  partecipazioni in misura inferiore ai limiti stabiliti
  dall'articolo 81, comma 1, lettera  c),  del citato testo
  unico delle imposte sui redditi.
    Con l'articolo 2 della legge di conversione dianzi citata
  (5 novembre 1992, n. 429) si è altresì provveduto a differire
  il termine per l'esercizio della delega concernente
 
                               Pag. 3
 
  il riordino dei redditi di capitale al 30 settembre
  1993 e così si è prorogato anche il regime di tassazione delle
  plusvalenze in questione previsto dal citato decreto-legge n.
  27 del 1991.
    Da tale quadro normativo emerge, quindi, che a decorrere
  dal 1^ ottobre 1993 e fino al riordino della disciplina dei
  redditi di capitale e dei redditi diversi le plusvalenze di
  cui trattasi saranno assoggettate a tassazione con il criterio
  analitico, ferma restando la facoltà per i contribuenti di
  optare per il regime forfettario solo quando si tratti di
  cessioni di partecizione non superiori ai limiti fissati
  nell'articolo 81, comma 1, lettera  c)  del citato testo
  unico delle imposte sui redditi e non realizzate nei mercati
  regolamentati.
    Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze o
  minusvalenze tassabili secondo il citato metodo analitico si è
  provveduto ad introdurre una semplificazione nel relativo
  sistema di calcolo, consistente nell'adozione del parametro
  rappresentato da un coefficiente pari al tasso di variazione
  della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al
  consumo per famiglie di operai ed impiegati e cioè di un
  parametro analogo a quello adottato ai fini del computo del
  fiscal-drag.  In questo modo vengono ad essere superate
  le difficoltà cui aveva dato luogo il meccanismo, previsto
  dalla norma, basato sulla variazione del deflatore del
  prodotto interno lordo, la cui elaborazione ha comportato per
  il contribuente il ricorso ai dati forniti, normalmente nel
  mese di maggio (e quindi in ritardo, ai fini della
  compilazione della dichiarazione dei redditi) attraverso
  un'apposita circolare nella quale venivano pubblicati i
  coefficienti di rivalutazione.
    La modifica proposta consente di portare a conoscenza dei
  contribuenti fin dal
  mese di febbraio i coefficienti di rivalutazione del
  costo.
    L'articolo 3 del decreto, inoltre, fissa per l'anno 1993,
  tra il 1^ settembre ed il 30 ottobre, il termine per la
  presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di
  cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
    Infatti per il corrente anno la dichiarazione dei sostituti
  d'imposta relativa alle ritenute effettuate nell'anno
  precedente deve essere presentata, per un considerevole numero
  di soggetti, su supporto magnetico.  Tenuto conto delle
  difficoltà organizzative connesse alle nuove procedure di
  formazione delle dichiarazioni si rende necessario un congruo
  differimento del termine di presentazione, delle dichiarazioni
  in questione, attualmente fissato al 30 settembre.  Le
  dichiarazioni dei sostituti evidenziano versamènti già
  effettuati e pertanto il previsto differimento non comporta
  conseguenze negative in termini di gettito.
    Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce altresì la
  proroga del termine per il cosiddetto condono
  previdenziale.
    Il 30 settembre 1993 scadono i termini per la
  regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi
  previdenziali ed assistenziali, previsti dall'articolo 10 del
  decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nonché per
  il pagamento della prima rata, nei casi in cui è ammessa la
  rateizzazione (importi superiori a lire 5 milioni).
    Il breve differimento può, tra l'altro, favorire
  un'ulteriore accentuazione della finalizzazione della norma
  (lotta all'evasione contributiva) e viene nel contempo
  incontro alle esigenze di liquidità delle categorie
  imprenditoriali.
 
DATA=930928 FASCID=DDL11-3171 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3171 TOTPAG=0006 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=018 PAGFIN=0003 RIGFIN=067 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=317100 00 FASCIDC=11DDL3171 SORTNAV=0317100 000 00000 ZZDDLC3171 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati