| Onorevoli Deputati! -- Con gli articoli 1 e 2 del
decreto si provvede a prorogare il regime temporaneo di
tassazione di talune plusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti e dei
diritti connessi, poiché non è stato possibile procedere,
entro il termine del 30 settembre 1993, al previsto riordino
del trattamento tributario dei
redditi di capitali e dei redditi diversi a causa della
inadeguatezza della delega contenuta nell'articolo 18 della
legge 29 dicembre 1990, n. 408. Dovendosi procedere, con
autonomo provvedimento, al riordino dei redditi di capitale e
dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere
c), c- bis) e c- ter), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
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decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, si è ritenuto opportuno mantenere inalterata l'attuale
disciplina della materia fino all'emanazione del predetto
provvedimento di riordino, e comunque non oltre il 30 giugno
1994. Di conseguenza, la sospensione della tassazione delle
plusvalenze derivanti dalla cessione di valori mobiliari
negoziati nei mercati regolamentati permane fino al
verificarsi delle indicate condizioni.
In tale contesto si è colta l'occasione per confermare il
criterio di determinazione delle plusvalenze tassabili secondo
il cosiddetto regime forfettario previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che
rappresenta una delle modalità in base alle quali può essere
applicata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze in
questione.
Al riguardo, si fa presente che il citato decreto-legge n.
27 del 1991 detta due metodi di tassazione delle plusvalenze
in parola. Con il primo (metodo analitico) la plusvalenza è
determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito
per la cessione delle partecipazioni o dei diritti connessi ed
il costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto,
opportunamente rivalutato per tener conto degli effetti
dell'inflazione prodottasi dalla data di acquisizione delle
partecipazioni fino alla data della cessione.
Con il secondo (metodo forfettario), l'imposta sulle
plusvalenze non è il risultato della cennata contrapposizione
tra corrispettivo e costo rivalutato, bensì - per semplicità
di calcolo - l'imposta è il risultato dell'applicazione
dell'aliquota del 15 per cento sulla base imponibile. Questa è
costituita da una percentuale predeterminata del
corrispettivo, che attualmente è pari al 7 per cento di essa.
In pratica, tenuto conto del prodotto delle due percentuali
(cioè, aliquota del 15 per cento commisurata al 7 per cento
del corrispettivo) può affermarsi che l'imposta secondo il
cosiddetto forfettario è pari all'1,05 per cento del
corrispettivo pattuito.
Sempre con riferimento al regime forfettario non sembra
superfluo ricordare che la menzionata percentuale del 7 per
cento del corrispettivo non costituiva la originaria base di
calcolo dell'imposta. Infatti, per tutto il 1991 - primo anno
di applicazione della nuova disciplina - la percentuale in
esame era fissata nella misura del 3 per cento del
corrispettivo pattuito. Per l'anno 1992, dal 1^ gennaio al 31
marzo di tale anno la predetta percentuale del 3 per cento
doveva essere aumentata della percentuale di variazione del
PIL ai prezzi di mercato (prevista nella relazione
previsionale e programmatica per l'anno 1992); per il periodo
compreso tra il 1^ aprile ed il 31 dicembre 1992 la
percentuale doveva essere stabilita con decreto del Ministro
delle finanze sulla base della sommatoria della variazione del
prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, calcolata per
l'anno 1991 nella relazione generale sulla situazione
economica del Paese, e della previsione di variazione per il
1992 indicata nella predetta relazione previsionale
programmatica.
Tale disciplina, come è noto, doveva trovare applicazione
fino al 31 dicembre 1992, essendosi previsto che entro questa
data si sarebbe provveduto al riordino dei redditi di capitale
e dei redditi diversi.
Prima dello scadere del citato termine del 31 dicembre
1992, in sede di conversione del decreto-legge 9 settembre
1992, n. 372, (convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre 1992, n. 429) è stato introdotto l'articolo 7 in base
al quale l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze
assoggettabili al regime forfettario è stata dichiarata non
applicabile relativamente a quelle realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di valori mobiliari nei mercati
regolamentati, sempreché afferenti a cessioni di
partecipazioni in misura inferiore ai limiti stabiliti
dall'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo
unico delle imposte sui redditi.
Con l'articolo 2 della legge di conversione dianzi citata
(5 novembre 1992, n. 429) si è altresì provveduto a differire
il termine per l'esercizio della delega concernente
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il riordino dei redditi di capitale al 30 settembre
1993 e così si è prorogato anche il regime di tassazione delle
plusvalenze in questione previsto dal citato decreto-legge n.
27 del 1991.
Da tale quadro normativo emerge, quindi, che a decorrere
dal 1^ ottobre 1993 e fino al riordino della disciplina dei
redditi di capitale e dei redditi diversi le plusvalenze di
cui trattasi saranno assoggettate a tassazione con il criterio
analitico, ferma restando la facoltà per i contribuenti di
optare per il regime forfettario solo quando si tratti di
cessioni di partecizione non superiori ai limiti fissati
nell'articolo 81, comma 1, lettera c) del citato testo
unico delle imposte sui redditi e non realizzate nei mercati
regolamentati.
Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze tassabili secondo il citato metodo analitico si è
provveduto ad introdurre una semplificazione nel relativo
sistema di calcolo, consistente nell'adozione del parametro
rappresentato da un coefficiente pari al tasso di variazione
della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati e cioè di un
parametro analogo a quello adottato ai fini del computo del
fiscal-drag. In questo modo vengono ad essere superate
le difficoltà cui aveva dato luogo il meccanismo, previsto
dalla norma, basato sulla variazione del deflatore del
prodotto interno lordo, la cui elaborazione ha comportato per
il contribuente il ricorso ai dati forniti, normalmente nel
mese di maggio (e quindi in ritardo, ai fini della
compilazione della dichiarazione dei redditi) attraverso
un'apposita circolare nella quale venivano pubblicati i
coefficienti di rivalutazione.
La modifica proposta consente di portare a conoscenza dei
contribuenti fin dal
mese di febbraio i coefficienti di rivalutazione del
costo.
L'articolo 3 del decreto, inoltre, fissa per l'anno 1993,
tra il 1^ settembre ed il 30 ottobre, il termine per la
presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di
cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Infatti per il corrente anno la dichiarazione dei sostituti
d'imposta relativa alle ritenute effettuate nell'anno
precedente deve essere presentata, per un considerevole numero
di soggetti, su supporto magnetico. Tenuto conto delle
difficoltà organizzative connesse alle nuove procedure di
formazione delle dichiarazioni si rende necessario un congruo
differimento del termine di presentazione, delle dichiarazioni
in questione, attualmente fissato al 30 settembre. Le
dichiarazioni dei sostituti evidenziano versamènti già
effettuati e pertanto il previsto differimento non comporta
conseguenze negative in termini di gettito.
Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce altresì la
proroga del termine per il cosiddetto condono
previdenziale.
Il 30 settembre 1993 scadono i termini per la
regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali, previsti dall'articolo 10 del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nonché per
il pagamento della prima rata, nei casi in cui è ammessa la
rateizzazione (importi superiori a lire 5 milioni).
Il breve differimento può, tra l'altro, favorire
un'ulteriore accentuazione della finalizzazione della norma
(lotta all'evasione contributiva) e viene nel contempo
incontro alle esigenze di liquidità delle categorie
imprenditoriali.
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