| 1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o
minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato
sulla base di un
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coefficiente pari al tasso di variazione della media dei
valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si
è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori
rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra
la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici
mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il mese di febbraio di ciascun
anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di
adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta
precedente.";
b) nell'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta
sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla
plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del
7 per cento sul corrispettivo pattuito.".
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