| 1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni
dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, è stabilito, per l'anno 1993, tra il 1^ settembre ed
il 30 ottobre 1993.
2. Il termine del 30 settembre 1993 di cui all'articolo
10, commi 2- bis e 2- ter, del decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 243, è differito al 30 ottobre
1993.
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