| (Generalizzazione della scuola dell'infanzia).
1. Alla generalizzazione della scuola dell'infanzia su
tutto il territorio nazionale concorrono le scuole dello
Stato, degli enti locali e le scuole gestite da associazioni,
enti e altri soggetti privati convenzionate secondo quanto
previsto dell'articolo 9.
2. Sono scuole pubbliche dell'infanzia le scuole materne
statali e quelle comunali.
3. Lo Stato e gli enti locali, nel rispetto delle
reciproche competenze, mettono in atto politiche di
programmazione finanziaria e culturale per promuovere la
diffusione e la qualificazione della scuola dell'infanzia.
4. Nella previsione della piena scolarizzazione dei bambini
e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni
specifiche iniziative debbono essere assunte per favorire la
frequenza dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia.
5. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 15,
in caso di eccedenza di almeno dodici domande, è fatto obbligo
di istituire sezioni di scuola pubblica dell'infanzia.
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