| All'articolo 1, al comma 1, le parole: "30 giugno
1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1993".
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: "30 ottobre 1993" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993";
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In caso di regolarizzazione non operano le disposizioni di
cui all'articolo 6, commi 9 e 10, ed all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389".
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3- bis. - 1. Il comma 2- ter
dell'articolo 10 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
243, è sostituito dal seguente:
"2- ter. Il versamento dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, qualora non
sia stato eseguito entro il 30 ottobre 1993 potrà esserlo
entro il 31 dicembre 1993, con le seguenti modalità: fino a
lire 5 milioni in tre rate trimestrali; da lire 5.000.001 fino
a lire 10 milioni in sei rate trimestrali; da lire 10.000.001
fino a lire 20 milioni in nove rate trimestrali; oltre lire 20
milioni in dodici rate trimestrali"".
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