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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15398
DDL3172-0002
Progetto di legge Camera n. 3172 - testo presentato - (DDL11-3172)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3172. TESTIPDL
...C3172.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3172 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il grave fenomeno della
  scomparsa da numerose farmacie italiane e comunque della
  difficoltà a reperire prodotti a base di albumina e
  plasmaderivati impone l'adozione tempestiva di misure, anche
  sul piano normativo, idonee a fronteggiare tale situazione,
  destinata a compromettere la salute pubblica.
    Al riguardo, vanno considerati gli effetti diretti e
  indotti, collegati alle vicende in sede giurisdizionale
  amministrativa che hanno investito il decreto del Ministro
  della sanità 12 febbraio 1993, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 1993,
  con il quale, in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della
  legge 4 maggio 1990, n. 107, sulla disciplina delle attività
  trasfusionali, sono stati individuati i centri di produzione
  di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni
  con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la
  lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia.
    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
  accogliendo le istanze di due ditte ricorrenti, la Società
  Immuno SpA e l'Istituto Behring SpA, ha sospeso
  l'esecuzione
 
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  del citato decreto ministeriale, con la conseguenza che
  si è venuta a creare una notevole difficoltà da parte dei
  centri regionali di coordinamento e compensazione, i quali
  allo stato attuale non sanno a quali centri di produzione di
  emoderivati conferire il plasma.
    Da ciò l'esigenza di modificare il comma 3 dell'articolo 10
  della citata legge n. 107 del 1990, al fine di consentire la
  lavorazione del plasma anche a tutti gli altri centri di
  produzione di emoderivati operanti in Italia, anche se privi
  di strutture che consentano di svolgere interamente
  il relativo processo produttivo di emoderivati.
    A ciò provvede l'articolo 1 del decreto che indica
  espressamente i requisiti indispensabili di cui debbono
  comunque essere dotati i centri di produzione.
    L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione
  tecnica, prevista dall'articolo 11- ter, comma 2, della
  legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della
  legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o
  maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio
  dello Stato.
 
DATA=930928 FASCID=DDL11-3172 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3172 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0002 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=317200 00 FASCIDC=11DDL3172 SORTNAV=0317200 000 00000 ZZDDLC3172 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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