| Onorevoli Deputati! -- Il grave fenomeno della
scomparsa da numerose farmacie italiane e comunque della
difficoltà a reperire prodotti a base di albumina e
plasmaderivati impone l'adozione tempestiva di misure, anche
sul piano normativo, idonee a fronteggiare tale situazione,
destinata a compromettere la salute pubblica.
Al riguardo, vanno considerati gli effetti diretti e
indotti, collegati alle vicende in sede giurisdizionale
amministrativa che hanno investito il decreto del Ministro
della sanità 12 febbraio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1993,
con il quale, in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della
legge 4 maggio 1990, n. 107, sulla disciplina delle attività
trasfusionali, sono stati individuati i centri di produzione
di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni
con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la
lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
accogliendo le istanze di due ditte ricorrenti, la Società
Immuno SpA e l'Istituto Behring SpA, ha sospeso
l'esecuzione
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del citato decreto ministeriale, con la conseguenza che
si è venuta a creare una notevole difficoltà da parte dei
centri regionali di coordinamento e compensazione, i quali
allo stato attuale non sanno a quali centri di produzione di
emoderivati conferire il plasma.
Da ciò l'esigenza di modificare il comma 3 dell'articolo 10
della citata legge n. 107 del 1990, al fine di consentire la
lavorazione del plasma anche a tutti gli altri centri di
produzione di emoderivati operanti in Italia, anche se privi
di strutture che consentano di svolgere interamente
il relativo processo produttivo di emoderivati.
A ciò provvede l'articolo 1 del decreto che indica
espressamente i requisiti indispensabili di cui debbono
comunque essere dotati i centri di produzione.
L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione
tecnica, prevista dall'articolo 11- ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o
maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio
dello Stato.
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