| (Semplificazione
delle certificazioni burocratiche).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure
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organizzative idonee a garantire la piena applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e presentazione
di atti e documenti da parte di cittadini nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e
qualità sono attestati in documenti già in possesso della
stessa pubblica amministrazione, il responsabile del
procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti
stessi o di copia di essi, anche con mezzi telematici.
3. Nessuna amministrazione pubblica può richiedere ai
cittadini documentazioni o certificazioni per il cui rilascio
sia essa stessa competente.
4. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è
tenuta a certificare.
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