| Onorevoli Deputati! -- L'istituto dell'elargizione
pecuniaria in favore di imprenditori, commercianti ed
artigiani che subiscono danni ai propri beni per effetto del
rifiuto opposto a richieste di natura estorsiva, introdotto
con il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, ha
rappresentato un'importante
risposta dello Stato alle aspettative dei settori della
società civile più esposti alle intimidazioni e agli atti di
violenza di taluni gruppi criminali.
La prima prassi applicativa di tale istituto ha tuttavia
evidenziato alcune difficoltà ed ostacoli che non hanno
consentito l'agevole operatività delle nuove misure.
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Raccogliendo le pressanti e diffuse sollecitazioni
provenienti da più parti, ed in particolare da rappresentanti
del mondo produttivo, è divenuta viva la necessità di
apportare urgentemente alla normativa alcune modifiche volte a
snellire l' iter procedimentale della predetta
elargizione, in modo da anticipare i tempi dell'effettivo
ristoro dei danni subiti dalle vittime delle richieste
estorsive.
L'importanza e la delicatezza della materia trattata hanno
imposto, in considerazione del disagio che viene segnalato in
ambito locale, di intervenire con un provvedimento a carattere
urgente, che tiene tuttavia conto delle tematiche già oggetto
di specifiche iniziative parlamentari.
Il provvedimento, che si compone di otto articoli, reca
alcune modifiche e interpolazioni all'impianto del
decreto-legge n. 419 del 1991, impianto che per il resto
rimane a tutt'oggi valido. Con separato regolamento, saranno
modificate, di conseguenza, le disposizioni del decreto
interministeriale 12 agosto 1992, n. 396, superate alla luce
della nuova disciplina legislativa.
Con l'articolo 1 si rende inequivoca, anche se tale
interpretazione già poteva ricavarsi dall'articolo 1 del
decreto-legge n. 419 del 1991, la possibilità che
l'elargizione sia corrisposta anche a coloro che abbiano
subìto un danno a beni mobili e immobili prima di aver
ricevuto una richiesta di natura estorsiva.
Sono così eliminati in radice i dubbi interpretativi emersi
talora in ambito locale.
L'articolo 2 estende i casi di concessione dell'elargizione
in favore di chi esercita un'attività imprenditoriale,
artigianale o comunque economica e subisce, tuttavia, un danno
ai propri beni non in conseguenza della manifestazione di un
rifiuto a richieste estorsive, ma per l'attività ed il ruolo
svolto nell'ambito di un'associazione antiracket. La
previsione, che dal punto di vista tecnico aggiunge un periodo
al disposto del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento
originario, consente di far operare appieno anche per questi
casi gli altri presupposti e condizioni indicati nel comma 2
della medesima disposizione, fatto salvo il requisito inerente
il rifiuto della richiesta estorsiva.
Il ruolo positivo svolto dalle associazioni antiracket
suggerisce di superare la linea di cautela alla quale si è
ispirato il decreto-legge n. 419 del 1991, che dava rilievo ai
fini della presentazione delle domande, oltre all'interessato,
ai soli ordini professionali ed alle associazioni di categoria
rappresentate nel Comitato nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL).
L'articolo 3 prevede dunque, al comma 1, che la domanda
possa essere presentata, con il consenso dell'interessato,
anche da associazioni od organizzazioni iscritte in un
apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi, tra i
propri scopi, quello di prestare assistenza e solidarietà a
soggetti danneggiati da attività estorsive. Il comma 2 demanda
ad uno specifico regolamento sia le modalità di tenuta di tale
elenco sia l'individuazione delle condizioni e dei requisiti
per l'iscrizione in esso, in modo da prevenire ogni incertezza
circa l'affidabilità e la reale finalizzazione alla lotta
all'estorsione delle citate associazioni od organizzazioni.
Anche per questo decreto, come per quello previsto
dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 419 del 1991,
l'urgenza impone di prescindere dal previo parere del
Consiglio di Stato.
L'articolo 4 reca alcune modifiche all'omologa disposizione
del provvedimento n. 419 del 1991, prevedendo, anzitutto, che
l'elargizione in favore di soggetti assicurati debba essere
commisurata non al massimale assicurativo ma alla somma che
effettivamente è o sarà liquidata dall'impresa
assicuratrice.
La soppressione del riferimento all'articolo 7, comma 3,
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è conseguenziale alla
modifica che riguarda la misura della provvisionale che può
essere concessa allorquando non è ancora intervenuta una
decisione in ambito giudiziario nel procedimento inerente il
fatto delittuoso lesivo. E' - questa - una delle istanze più
vive che pervengono dagli ambienti interessati e dalle
associazioni impegnate nella materia,
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prospettata anche alla luce dell'importanza che assume,
sotto più profili, il pronto ripristino delle attività
produttive. Viene quindi apportata al comma 4 dell'articolo 4
del decreto-legge n. 419 del 1991 una modifica puramente
formale in ordine alla prova del tipo di utilizzo dato alle
somme percepite, in modo da uniformare il tenore dell'intero
comma.
Anche per la provvisionale, elevata in una o più soluzioni
fino al limite del cinquanta per cento dell'ammontare
dell'elargizione, è previsto un obbligo di documentazione
circa il corretto impiego delle somme percepite.
E' prevista quindi espressamente, analogamente a quanto
accade per il provvedimento finale di elargizione, la
possibilità di revoca della provvisionale allorché vengano a
mancare i relativi presupposti. L'articolo 5 è strettamente
conseguenziale all'estensione alle associazioni antiracket
della facoltà di presentare la domanda di elargizione, e
mira ad estendere anche a tali associazioni od organizzazioni
le "intese" finalizzate alla riservatezza degli atti.
L'articolo 6, che introduce un nuovo articolo al
provvedimento originario, reca disposizioni funzionali
all'operatività della nuova norma in tema di provvisionale. E'
previsto che, a tal fine, il prefetto trasmetta al comitato un
primo rapporto al quale farà seguito la relazione
dettagliata.
I tempi di emanazione del provvedimento, già disciplinati
in sede regolamentare,
sono resi così più celeri alla luce dell'esigenza di
procedere con la massima speditezza.
Per consentire agli organi interessati di disporre di più
ampi elementi informativi e prevenire possibili abusi, si
prevede la possibilità di parziale accesso agli atti del
procedimento penale coperti dal segreto, entro i limiti e con
le procedure previste dall'articolo 118 del codice di
procedura penale, alla quale si aggiunge, anzi, un obbligo di
osservanza della riservatezza che rafforza l'ordinario segreto
d'ufficio.
L'esperienza applicativa del decretolegge n. 419 del 1991
ha infine evidenziato, a fronte dell'ingente numero di
danneggiamenti per finalità estorsive, che l'attenzione dei
soggetti interessati si è manifestata solo a ridosso
dell'emanazione dell'originario decreto-legge, scemando
progressivamente in epoca successiva. Lo snellimento delle
procedure di concessione e liquidazione ed il complessivo
"rilancio" che si vuole dare all'istituto giustificano,
pertanto, in via transitoria, la riapertura dei termini,
previsti dall'articolo 7, i quali rimarrebbero invece, a
regime, ancorati al decorso del centoventesimo giorno
successivo al fatto lesivo.
Con l'articolo 8 è disciplinata, da ultimo, l'entrata in
vigore del decreto.
Il provvedimento non comporta spese.
In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della
Costituzione, il decreto-legge viene presentato alle Camere
per la conversione in legge.
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