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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15404
DDL3173-0002
Progetto di legge Camera n. 3173 - testo presentato - (DDL11-3173)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3173. TESTIPDL
...C3173.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3173 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- L'istituto dell'elargizione
  pecuniaria in favore di imprenditori, commercianti ed
  artigiani che subiscono danni ai propri beni per effetto del
  rifiuto opposto a richieste di natura estorsiva, introdotto
  con il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, ha
  rappresentato un'importante
  risposta dello Stato alle aspettative dei settori della
  società civile più esposti alle intimidazioni e agli atti di
  violenza di taluni gruppi criminali.
    La prima prassi applicativa di tale istituto ha tuttavia
  evidenziato alcune difficoltà ed ostacoli che non hanno
  consentito l'agevole operatività delle nuove misure.
 
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    Raccogliendo le pressanti e diffuse sollecitazioni
  provenienti da più parti, ed in particolare da rappresentanti
  del mondo produttivo, è divenuta viva la necessità di
  apportare urgentemente alla normativa alcune modifiche volte a
  snellire l' iter  procedimentale della predetta
  elargizione, in modo da anticipare i tempi dell'effettivo
  ristoro dei danni subiti dalle vittime delle richieste
  estorsive.
    L'importanza e la delicatezza della materia trattata hanno
  imposto, in considerazione del disagio che viene segnalato in
  ambito locale, di intervenire con un provvedimento a carattere
  urgente, che tiene tuttavia conto delle tematiche già oggetto
  di specifiche iniziative parlamentari.
    Il provvedimento, che si compone di otto articoli, reca
  alcune modifiche e interpolazioni all'impianto del
  decreto-legge n. 419 del 1991, impianto che per il resto
  rimane a tutt'oggi valido.  Con separato regolamento, saranno
  modificate, di conseguenza, le disposizioni del decreto
  interministeriale 12 agosto 1992, n. 396, superate alla luce
  della nuova disciplina legislativa.
    Con l'articolo 1 si rende inequivoca, anche se tale
  interpretazione già poteva ricavarsi dall'articolo 1 del
  decreto-legge n. 419 del 1991, la possibilità che
  l'elargizione sia corrisposta anche a coloro che abbiano
  subìto un danno a beni mobili e immobili prima di aver
  ricevuto una richiesta di natura estorsiva.
    Sono così eliminati in radice i dubbi interpretativi emersi
  talora in ambito locale.
    L'articolo 2 estende i casi di concessione dell'elargizione
  in favore di chi esercita un'attività imprenditoriale,
  artigianale o comunque economica e subisce, tuttavia, un danno
  ai propri beni non in conseguenza della manifestazione di un
  rifiuto a richieste estorsive, ma per l'attività ed il ruolo
  svolto nell'ambito di un'associazione  antiracket.  La
  previsione, che dal punto di vista tecnico aggiunge un periodo
  al disposto del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento
  originario, consente di far operare appieno anche per questi
  casi gli altri presupposti e condizioni indicati nel comma 2
  della medesima disposizione, fatto salvo il requisito inerente
  il rifiuto della richiesta estorsiva.
    Il ruolo positivo svolto dalle associazioni  antiracket
  suggerisce di superare la linea di cautela alla quale si è
  ispirato il decreto-legge n. 419 del 1991, che dava rilievo ai
  fini della presentazione delle domande, oltre all'interessato,
  ai soli ordini professionali ed alle associazioni di categoria
  rappresentate nel Comitato nazionale dell'economia e del
  lavoro (CNEL).
    L'articolo 3 prevede dunque, al comma 1, che la domanda
  possa essere presentata, con il consenso dell'interessato,
  anche da associazioni od organizzazioni iscritte in un
  apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi, tra i
  propri scopi, quello di prestare assistenza e solidarietà a
  soggetti danneggiati da attività estorsive.  Il comma 2 demanda
  ad uno specifico regolamento sia le modalità di tenuta di tale
  elenco sia l'individuazione delle condizioni e dei requisiti
  per l'iscrizione in esso, in modo da prevenire ogni incertezza
  circa l'affidabilità e la reale finalizzazione alla lotta
  all'estorsione delle citate associazioni od organizzazioni.
  Anche per questo decreto, come per quello previsto
  dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 419 del 1991,
  l'urgenza impone di prescindere dal previo parere del
  Consiglio di Stato.
    L'articolo 4 reca alcune modifiche all'omologa disposizione
  del provvedimento n. 419 del 1991, prevedendo, anzitutto, che
  l'elargizione in favore di soggetti assicurati debba essere
  commisurata non al massimale assicurativo ma alla somma che
  effettivamente è o sarà liquidata dall'impresa
  assicuratrice.
    La soppressione del riferimento all'articolo 7, comma 3,
  della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è conseguenziale alla
  modifica che riguarda la misura della provvisionale che può
  essere concessa allorquando non è ancora intervenuta una
  decisione in ambito giudiziario nel procedimento inerente il
  fatto delittuoso lesivo.  E' - questa - una delle istanze più
  vive che pervengono dagli ambienti interessati e dalle
  associazioni impegnate nella materia,
 
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  prospettata anche alla luce dell'importanza che assume,
  sotto più profili, il pronto ripristino delle attività
  produttive.  Viene quindi apportata al comma 4 dell'articolo 4
  del decreto-legge n. 419 del 1991 una modifica puramente
  formale in ordine alla prova del tipo di utilizzo dato alle
  somme percepite, in modo da uniformare il tenore dell'intero
  comma.
    Anche per la provvisionale, elevata in una o più soluzioni
  fino al limite del cinquanta per cento dell'ammontare
  dell'elargizione, è previsto un obbligo di documentazione
  circa il corretto impiego delle somme percepite.
    E' prevista quindi espressamente, analogamente a quanto
  accade per il provvedimento finale di elargizione, la
  possibilità di revoca della provvisionale allorché vengano a
  mancare i relativi presupposti.  L'articolo 5 è strettamente
  conseguenziale all'estensione alle associazioni  antiracket
  della facoltà di presentare la domanda di elargizione, e
  mira ad estendere anche a tali associazioni od organizzazioni
  le "intese" finalizzate alla riservatezza degli atti.
    L'articolo 6, che introduce un nuovo articolo al
  provvedimento originario, reca disposizioni funzionali
  all'operatività della nuova norma in tema di provvisionale.  E'
  previsto che, a tal fine, il prefetto trasmetta al comitato un
  primo rapporto al quale farà seguito la relazione
  dettagliata.
    I tempi di emanazione del provvedimento, già disciplinati
  in sede regolamentare,
  sono resi così più celeri alla luce dell'esigenza di
  procedere con la massima speditezza.
    Per consentire agli organi interessati di disporre di più
  ampi elementi informativi e prevenire possibili abusi, si
  prevede la possibilità di parziale accesso agli atti del
  procedimento penale coperti dal segreto, entro i limiti e con
  le procedure previste dall'articolo 118 del codice di
  procedura penale, alla quale si aggiunge, anzi, un obbligo di
  osservanza della riservatezza che rafforza l'ordinario segreto
  d'ufficio.
    L'esperienza applicativa del decretolegge n. 419 del 1991
  ha infine evidenziato, a fronte dell'ingente numero di
  danneggiamenti per finalità estorsive, che l'attenzione dei
  soggetti interessati si è manifestata solo a ridosso
  dell'emanazione dell'originario decreto-legge, scemando
  progressivamente in epoca successiva.  Lo snellimento delle
  procedure di concessione e liquidazione ed il complessivo
  "rilancio" che si vuole dare all'istituto giustificano,
  pertanto, in via transitoria, la riapertura dei termini,
  previsti dall'articolo 7, i quali rimarrebbero invece, a
  regime, ancorati al decorso del centoventesimo giorno
  successivo al fatto lesivo.
    Con l'articolo 8 è disciplinata, da ultimo, l'entrata in
  vigore del decreto.
    Il provvedimento non comporta spese.
    In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della
  Costituzione, il decreto-legge viene presentato alle Camere
  per la conversione in legge.
 
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