| (Richieste estorsive successive al danno cagionato).
1. Nel comma 2, lettera a), dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo le
parole: "a non opporre un rifiuto a richieste di natura
estorsiva" sono inserite le seguenti: "avanzate anche
successivamente ai fatti delittuosi".
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