| (Estensione dei casi di elargizione).
1. Nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'elargizione è corrisposta altresì in
favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al
comma 2, lettera a), subiscono il danno in conseguenza
dell'attività svolta nell'ambito di una associazione od
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organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare
assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività
estorsive.".
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