| (Modalità e termini della domanda).
1. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, è aggiunto il seguente
periodo: "La domanda può essere altresì presentata, per il
tramite del legale rappresentante e con il consenso
dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte
in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i
propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a
soggetti danneggiati da attività estorsive.".
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le condizioni
e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, come modificato dal comma 1, e sono disciplinate le
modalità per la relativa tenuta. In deroga a quanto stabilito
dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è
richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.
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