| (Concessione dell'elargizione).
1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del
danno supera la somma liquidata o che può essere liquidata
dalla società assicuratrice, l'elargizione è concessa per la
sola quota eccedente.";
b) nel comma 4, sono soppresse le parole: "Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge
20 ottobre 1990, n. 302"; nello stesso comma le parole: "Nel
caso di più soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo"
sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento del contributo e
di ogni singolo rateo";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4- bis. Prima della definizione del procedimento di
elargizione può essere disposta, in una o più soluzioni, la
corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per
cento dell'ammontare complessivo
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dell'elargizione, secondo le modalità indicate nel decreto di
cui all'articolo 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per
l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le
disposizioni di cui al comma 4.".
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