| (Attività istruttoria).
1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, è inserito il seguente articolo:
Art. 5- bis. - (Accertamento dei requisiti e
delle condizioni dell'elargizione). - 1. Agli effetti di
quanto previsto nel comma 4- bis dell'articolo 4, il
comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, acquisisce entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del
prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato
l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai
presupposti e alle condizioni dell'elargizione.
2. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei
presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e
il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono
ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e
informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto
delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria
provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con
decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai
sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio
e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la
massima riservatezza.".
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