| (Accordi di programma).
1. I comuni, le regioni e il Ministero della pubblica
istruzione concorrono alla
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gestione, al funzionamento, alla programmazione e alla
verifica delle scuole pubbliche dell'infanzia.
2. I comuni, le regioni e il Ministero della pubblica
istruzione, nell'ambito delle rispettive e specifiche
competenze stabilite nel presente capo, formulano particolari
accordi di programma, aventi anche validità pluriennale, volti
a coordinare le iniziative, a potenziare e a qualificare la
natura degli interventi.
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