| 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, sono inseriti i seguenti:
"1- bis - L'elargizione di una somma di denaro ai
sensi del comma 1 è corrisposta anche a chi, esercitando
un'attività imprenditoriale, subisce un danno a beni mobili o
immobili in conseguenza della sua partecipazione ad una
associazione per il contrasto del fenomeno delle estorsioni.
E' equiparato al soggetto di cui al comma 1 anche colui che
abbia subìto un danno prima della richiesta estorsiva, ovvero
al fine di essere espropriato della titolarità di una parte o
di tutta la proprietà dell'azienda. Nei casi di cui al
presente comma deve essere considerato il contesto in cui sono
stati compiuti i reati, così come risulta dalle indagini di
polizia giudiziaria.
1- ter - Il comma 1 si applica anche in caso di
lesioni personali, derivanti direttamente o indirettamente dal
reato, anche a persone diverse dalla vittima
dell'estorsione".
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