| (Competenze dei comuni).
1. Ai comuni compete:
a) la programmazione territoriale delle scuole
pubbliche dell'infanzia secondo quanto previsto dagli articoli
2 e 15;
b) la programmazione e il coordinamento dei servizi
extrascolastici relativi all'infanzia nonché l'individuazione
dei bisogni e delle risorse presenti nel territorio;
c) la gestione delle scuole comunali
dell'infanzia;
d) la stipula delle convenzioni con le scuole
dell'infanzia gestite da associazioni, enti ed altri soggetti
privati di cui all'articolo 9;
e) la definizione dei criteri organizzativi in base
ai quali le scuole adottano il prolungamento o la riduzione
dell'orario di funzionamento e le disposizioni per la loro
utilizzazione oltre l'orario di funzionamento;
f) la definizione dei criteri per la contribuzione
degli utenti alle spese per servizi di mensa e di
trasporto;
g) l'attuazione dell'aggiornamento e della
formazione in servizio del personale secondo quanto previsto
all'articolo 14.
2. Relativamente alle scuole pubbliche, ai comuni compete
altresì:
a) l'erogazione dei servizi di mensa e di
trasporto;
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b) la fornitura delle aree e la costruzione degli
edifici;
c) gli oneri per l'arredamento, per il materiale
didattico e di gioco, per la manutenzione, per il
riscaldamento e per la custodia degli edifici.
3. Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il
materiale già forniti dallo Stato restano in uso ai comuni e
possono essere utilizzati unicamente secondo l'originaria
destinazione.
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