| 1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "commi 2 e 3" sono
inserite le seguenti: ", entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della proposta"; e le parole: "articoli 7, 10 e 13
della legge 20 ottobre 1990, n. 302" sono sostituite dalle
seguenti: "articoli 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n.
302";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del
danno supera la somma effettivamente pagata dalle compagnie
assicurative, l'elargizione è concessa per la sola quota
eccedente";
c) al comma 4, le parole: "Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre
1990, n. 302" e le parole: "In deroga a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20
ottobre 1990, n. 302," sono sopresse;
d) al comma 5, le parole: "e salvo quanto previsto
dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302" sono
soppresse.
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