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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15432
DDL3173-0018
Relazione Camera n. 3173-A (DDL11-3173-A)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C3173A, C2817A. TESTIPDL
...C3173A, C2817A.
...PROPOSTA DI LEGGE n. 2817, d'iniziativa del deputato Grasso
Pag. 10 Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3173A ZZ11 ZZPD ZZRM
    1.  All'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
  419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
  1992, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
    "3.  Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal
  presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) o
  in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante
  per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di
  grazia e giustizia; da tre componenti, nominati ogni due anni
  dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su
  designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso
  rappresentate, assicurando il principio della rotazione;
  nonché da tre rappresentanti delle associazioni per il
  contrasto del fenomeno delle estorsioni, nominati dal Ministro
  dell'interno tra quelli indicati in un'elenco fornito dalle
  associazioni medesime.  Tutti i componenti del comitato di cui
  al comma 2, ad eccezione del presidente dell'INA e del suo
  delegato, non possono essere rieletti.";
        b)  dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
    "5- bis.  L'attività istruttoria del comitato di cui al
  comma 2 si svolge secondo termini perentori.  L'attività
  istruttoria del prefetto deve concludersi entro trenta giorni
  dal momento in cui riceve comunicazioni da parte del comitato.
  Gli eventuali ulteriori accertamenti che il comitato ritenga
  di compiere devono concludersi entro il termine massimo di
  trenta giorni.
    5- ter.  Esaminata la domanda e la documentazione
  comunque acquisita, il comitato di cui al comma 2 provvede ad
 
                              Pag. 11
 
  individuare la misura dell'ammontare complessivo
  dell'elargizione, anche in relazione a quanto previsto
  dall'articolo 2, comma 1.  Il comitato sino all'esito della
  propria attività istruttoria, può disporre una provvisionale
  pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo predetto,
  fermo restando il limite stabilito ai sensi dell'articolo
  6".
 
DATA=931006 FASCID=DDL11-3173-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3173 TOTPAG=0011 TOTDOC=0018 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=008 UPAG=SI PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=317300A00 FASCIDC=11DDL3173 A SORTNAV=0317300A000 00000 ZZDDLC3173A NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



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