| 1. All'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal
presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) o
in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di
grazia e giustizia; da tre componenti, nominati ogni due anni
dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su
designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso
rappresentate, assicurando il principio della rotazione;
nonché da tre rappresentanti delle associazioni per il
contrasto del fenomeno delle estorsioni, nominati dal Ministro
dell'interno tra quelli indicati in un'elenco fornito dalle
associazioni medesime. Tutti i componenti del comitato di cui
al comma 2, ad eccezione del presidente dell'INA e del suo
delegato, non possono essere rieletti.";
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5- bis. L'attività istruttoria del comitato di cui al
comma 2 si svolge secondo termini perentori. L'attività
istruttoria del prefetto deve concludersi entro trenta giorni
dal momento in cui riceve comunicazioni da parte del comitato.
Gli eventuali ulteriori accertamenti che il comitato ritenga
di compiere devono concludersi entro il termine massimo di
trenta giorni.
5- ter. Esaminata la domanda e la documentazione
comunque acquisita, il comitato di cui al comma 2 provvede ad
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individuare la misura dell'ammontare complessivo
dell'elargizione, anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1. Il comitato sino all'esito della
propria attività istruttoria, può disporre una provvisionale
pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo predetto,
fermo restando il limite stabilito ai sensi dell'articolo
6".
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