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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15434
DDL3178-0002
Progetto di legge Camera n. 3178 - testo presentato - (DDL11-3178)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3178. TESTIPDL
...C3178.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3178 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La affermazione del principio
  autonomistico delle diverse realtà locali del Paese richiede
  una attenzione nuova rispetto ai complessi problemi degli enti
  locali.
    Oggi questi soffrono di una grave situazione finanziaria
  che non può essere superata con gli strumenti tradizionali,
  soprattutto non può più essere affrontata con la politica dei
  trasferimenti dal bilancio dello Stato.  E' dunque necessario
  guardare a nuovi strumenti in grado di canalizzare il
  risparmio verso l'ente territoriale, finalizzato a nuovi
  investimenti, alla realizzazioni di opere per la comunità,
  soddisfacendo le domande dei cittadini e,
  al tempo stesso, recuperando un più forte circuito di
  responsabilità tra amministratori locali e utenti.
    Il confronto tra le forze politiche si è indirizzato sulla
  opportunità di consentire la emissione di prestiti
  obbligazionari da parte degli enti territoriali la cui
  introduzione tocca una pluralità di soggetti.  Il gruppo della
  democrazia cristiana in Commissione bilancio della Camera ha
  ritenuto opportuno presentare una specifica iniziativa
  legislativa dopo avere attentamente valutato gli effetti
  dell'innovazione e avere trovato risposte convincenti ad una
  serie di interrogativi, in particolare sul sistema delle
  garanzie, che resta il
 
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  punto più delicato, che non possono in alcun modo essere
  affidate allo Stato ma devono trovare soluzione nella
  iniziativa stessa e, dunque, l'ente emittente deve rimanere
  l'unico garante delle proprie obbligazioni.  Entrando nel
  merito del provvedimento desideriamo evidenziare gli elementi
  positivi che deriveranno da tali operazioni.  Innanzitutto la
  possibilità di emissione di titoli da parte degli enti locali
  rappresenta una risposta coerente all'esigenza di maggiore
  autonomia impositiva o meglio, più in generale, di autonomia
  fiscale a livello territoriale.  Questo orientamento emerge
  dall'esigenza di responsabilizzare gli enti locali non solo
  dal lato della spesa ma anche delle entrate.  Tale
  responsabilizzazione, com'è noto, si era venuta a perdere con
  l'impostazione centralizzata impressa dalla finanza derivata,
  con tutti gli effetti distorsivi ad essa associata: in primo
  luogo gli squilibri finanziari degli enti locali e il relativo
  onere a carico del bilancio dello Stato, l'ampliamento del
  disavanzo e dell'indebitamento erariale, le pressioni sul
  tasso di inflazione e sul tasso di interesse.
    In tale contesto di crisi della finanza pubblica, la
  riduzione dei trasferimenti, la sospensione dei mutui della
  Cassa depositi e prestiti, l'esiguità delle risorse per il
  finanziamento della sanità hanno fatto avvertire questa
  esigenza di recupero di autonomia e di responsabilità fiscale
  dei governi  sub- centrali.
    Il presupposto per una maggiore responsabilizzazione di
  questi ultimi è il trasferimento nelle mani di chi spende
  dell'obbligo di provvedere al relativo finanziamento.  Questa
  riunificazione tra centri di spesa e di finanziamento deve
  avvenire nei punti istituzionali più vicini ai cittadini, a
  cominciare quindi dalle regioni per andare ai comuni.  Sotto
  questo profilo, la presente proposta di legge intende
  confermare e rafforzare l'impostazione già manifestatasi con
  la normativa degli anni precedenti - in base alla legge n. 281
  del 1970 - le regioni possono già sia contrarre mutui sia
  emettere obbligazioni, finalizzati alle spese per investimenti
  e partecipazioni in alcune società finanziarie regionali cui
  partecipano altri enti pubblici.  La presente proposta di legge
  rappresenta, inoltre, una risposta coerente all'impostazione
  restrittiva della politica di bilancio dello Stato, e, in
  particolare, ai contenuti della finanziaria, che prevede
  proprio nella riduzione dei trasferimenti, e per una larga
  quota di quelli destinati agli enti locali, un grosso
  contributo ai tagli della spesa.
    In questo quadro di maggiore responsabilizzazione degli
  enti locali, di politica di bilancio restrittiva, di riduzione
  delle risorse provenienti dai tradizionali circuiti creditizi,
  la presente proposta di legge contribuisce allo sforzo di
  individuare fonti di finanziamento alternative.  E' necessario,
  tuttavia, che esse rimangano incardinate all'interno di una
  disciplina che tuteli i risparmiatori e non ponga ulteriori
  aggravi al bilancio dello Stato.  E' ovvio, infatti, che in
  caso di insolvenza, l'onere si trasferirebbe a carico del
  bilancio dello Stato, il pagatore di ultima istanza.  In altri
  termini, l'indebitamento a livello locale si ripercuoterebbe
  sullo  stock  dell'indebitamento dello Stato, con un
  aumento generalizzato dell'indebitamento del Paese, del tasso
  di inflazione e del tasso di interesse.
    Questi sembrano essere i rischi maggiori, da cui è
  necessario tutelarsi attraverso un adeguato sistema di
  garanzia.  E' indubbio che se quest'ultimo venisse percepito
  insufficiente dal mercato, il servizio del debito diventerebbe
  più oneroso a livello di finanza locale e i costi associati al
  pericolo di crisi finanziaria verrebbero traslati a livello
  centrale.
    Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge
  potrebbero contribuire a stimolare una maggiore efficienza
  dell'ente territoriale, sotto il duplice profilo produttivo e
  finanziario.  A tale scopo si propongono dei rigidi criteri per
  l'ammissibilità dell'operazione dal punto di vista
  dell'utilizzazione delle risorse.
    Inoltre il prestito non può essere finalizzato alla
  copertura di disavanzi
 
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  pregressi e può essere emesso unicamente da Enti che non si
  trovino in stato di dissesto finanziario.
    La scelta della presente proposta di legge è che il titolo
  obbligazionario "debba reggersi sulle proprie gambe" per cui
  l'Ente emittente deve rimanere l'unico garante del proprio
  titolo.  Infatti, se il garante di questa operazione fosse il
  Tesoro, avremmo  in sostanza  niente di diverso di un
  tradizionale trasferimento dello Stato alla finanza locale.  Il
  garante quindi può e deve essere solo l'ente; solo
  quest'ultimo deve rispondere al mercato, cioè ai risparmiatori
  che hanno sottoscritto il titolo.
    Passando all'illustrazione dell'articolato, l'articolo 1
  definisce gli enti territoriali autorizzati alla emissione di
  prestiti obbligazionari e i settori di intervento,
  comprendendo anche le comunità montane, le aziende speciali ed
  i consorzi obbligatori di bonifica, prevedendo la approvazione
  contestuale del progetto e delle opere da finanziare e
  vietandone la utilizzazione per fini diversi da quelli
  originari.
    L'articolo 2 definisce le condizioni per l'emissione del
  prestito sia in ordine alla situazione finanziaria dell'ente
  sia in ordine ai vincoli di bilancio.
    L'articolo 3 stabilisce le garanzie a fronte del prestito
  obbligazionario attraverso un'ipoteca sull'opera oggetto del
  finanziamento.
    L'articolo 4 prevede che per il collocamento e servizio del
  prestito gli enti emittenti possano avvalersi dell'assistenza
  di enti creditizi.  Tale soluzione offre più opzioni e vantaggi
  rispetto al collocamento diretto al successo dell'operazione
  finanziaria e consente di andare sul mercato con l'assistenza
  di operatori professionali.
    Il tasso di interesse viene fissato all'articolo 5
  prendendo a riferimento il tasso ufficiale di sconto
  maggiorato fino ad un limite di 2,5 punti percentuali.  I
  titoli obbligazionari sono assoggettati alla ritenuta del
  12,50 per cento.  Si evita in tal modo che vi siano
  differenziazioni sul lato fiscale e si tende a realizzare un
  processo di avvicinamento tra le rendite finanziarie.  La
  durata del prestito non può essere inferiore a 10 anni né
  superiore a venti anni, perché una durata di 5 anni renderebbe
  troppo gravoso il piano di ammortamento comprensivo di
  capitale ed interessi.
    Con gli articoli 6, 7 e 8 vengono definiti i prospetti
  relativi al piano di ammortamento del prestito, al contenuto
  delle obbligazioni e alle norme relative alle comunicazioni ed
  autorizzazioni.
 
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