| (Enti emittenti).
1. Le regioni, le province, i comuni, i consorzi fra enti
locali territoriali, i consorzi obbligatori di bonifica, le
comunità montane, le aziende speciali degli enti locali
territoriali e le società per azioni che gestiscono pubblici
servizi, purché la maggioranza del capitale sia detenuta dagli
enti locali territoriali, possono deliberare l'emissione di
prestiti obbligazionari allo scopo di finanziare i seguenti
settori di intervento:
a) costruzione di opere pubbliche da acquisire al
patrimonio dell'ente o delle proprie aziende;
b) ristrutturazione o manutenzione straordinaria
dei beni dell'ente o delle proprie aziende purché destinati ad
uso pubblico;
c) acquisizione di immobili già costruiti e
destinati ad uso pubblico;
d) acquisto e realizzazione di attrezzature fisse
indispensabili alla funzionalità dell'opera finanziata;
e) acquisto di beni mobili per dotazione di base di
immobili purché contestuale alla costruzione o all'acquisto
dell'opera finanziata;
f) acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi
speciali, destinati ai servizi dell'ente o delle proprie
aziende.
2. Gli atti che comportino impegni di spesa devono essere
corredati, a pena di nullità, dell'attestazione della
copertura flnanziaria a cura del responsabile del servizio
finanziario dell'Ente emittente.
3. L'organo che delibera l'emissione del prestito
obbligazionario dovrà contestualmente
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approvare il progetto generale ed esecutivo delle opere
da finanziare.
4. Non è consentito l'utilizzo, in tutto o in parte, del
prestito per finalità diverse da quelle originarie.
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