| (Condizioni).
1. L'emissione del prestito è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che l'ente emittente non si trovi in situazioni
strutturalmente deficitarie così come definite dall'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) per le province ed i comuni, che l'importo di
ciascuna annualità comprensiva di capitale ed interessi,
sommata a quella dei mutui e prestiti precedentemente
contratti ed emessi, al netto dei contributi statali e
regionali in conto interesse, non superi il 25 per cento delle
entrate relative ai primi tre titoli del conto consuntivo del
penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata
l'emissione del prestito;
c) per le comunità montane, che il limite non
superi quello di cui alla lettera b), limitatamente ai
primi due titoli del conto consuntivo del penultimo anno
precedente quello in cui viene deliberata la emissione del
prestito;
d) per le aziende municipalizzate, che l'importo
delle annualità, comprensivo di capitale ed interessi, di
ammortamento del prestito non superi un terzo delle entrate
effettive del servizio dell'azienda, accertate a consuntivo
dell'anno precedente o del servizio gestito in economia;
e) per le aziende speciali, che l'importo delle
annualità, comprensivo di capitale ed interessi, gravante sul
bilancio dell'azienda, sommato all'ammontare delle annualità
dei mutui e prestiti precedenti, non superi il 25 per cento
delle entrate effettive accertate in base al conto aziendale
dell'esercizio precedente.
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2. Nessun prestito può, comunque, essere emesso se dal
conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio
preventivo dell'esercizio in cui è deliberata la emissione del
prestito risulti un disavanzo di gestione.
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