| (Garanzie).
1. Le obbligazioni emesse devono essere garantite da:
a) ipoteca in primo grado e privilegio legale sugli
immobili, impianti e attrezzature oggetto del
finanziamento;
b) equivalente credito di annualità a carico
dell'ente emittente vincolato presso un ente creditizio per il
pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative
obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni
emesse.
2. L'ente emittente per la garanzia di cui alla lettera
b) del comma 1 deve rilasciare delega al proprio
tesoriere per l'accantonamento periodico delle somme
occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti
che matureranno nel corso dell'anno.
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